Un figlio non riconosciuto, adottato o abbandonato, che da tutta la vita è roso dal tarlo di non conoscere la sua origine, è legittimato al ricorso ad un investigatore privato al fine di avere informazioni sulla propria nascita.
Tuttavia, nel quadro degli accertamenti condotti, potrebbe emergere che la madre, all’atto della nascita, ha operato la scelta della segretezza ed il suo mantenimento vita natural durante.
Infatti, la Legge n. 149 del 28 marzo 2001, che recita "modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, recante , nonché al titolo VIII del libro I del codice civile”, al comma 7 dell’articolo 28 sancisce che “l’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo”.