L’ordinamento civilistico consta di una serie di previsioni normative in cui è data facoltà, alla parte, di sciogliersi da un vincolo contrattuale in maniera unilaterale.
Tuttavia, in alcuni casi, tale facoltà di recesso è subordinata alla sussistenza di precisi requisiti legislativamente stabiliti.
Sulla loro fondatezza, stante la varietà delle ipotesi possibili, viene spesso richiesto di svolgere attività investigativa.
Per esempio, in caso di locazione ad uso diverso dall’abitazione, l’esercizio del diritto di recesso è espressamente condizionato a “gravi motivi”, che devono essere fondatamente argomentati dall’inquilino che intenda rilasciare l’immobile prima della naturale scadenza del contratto, nel rispetto del termine previsto di sei mesi.
Oppure, l’articolo 2119, sotto la rubrica “recesso per giusta causa”, all’interno del titolo II del libro V del Codice civile denominato “Del lavoro nell’impresa”, statuisce che “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.
Anche in tali fattispecie si ricorre, spesso, all’investigatore privato per accertare e documentare la sussistenza delle cause ostative alla continuazione del contratto.