Investigazioni "speciali"

Investigazioni per la lotta alla contraffazione di oggetti d’arte

Il reato di contraffazione di opere d’arte è stato introdotto dall’articolo 178 comma 1 del Decreto Legislativo n. 42/2004.

Investigazioni per la lotta alla contraffazione di oggetti d’arte


Le investigazioni dedicate alla materia comprendono tutte le fattispecie di reati di contraffazione di opere d’arte è stato introdotto dallo stesso articolo, che sanziona penalmente:


“(a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un’opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico”;

“(b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico”;

“(c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere (a) e (b), contraffatti, alterati o riprodotti”;

“(d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizioni di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere ed oggetti indicati alle lettere (a) e (b) contraffatti, alterati o riprodotti”.