Investigazioni per studi legali
L’investigatore privato svolge una rilevante funzione in (quasi) tutti gli ambiti del diritto.
I sistemi anglosassoni, come tutti sanno dalle infinite trasposizioni televisive, vedono una continuativa collaborazione tra studi legali ed agenzie investigative.
Questo in tutte le fattispecie nelle quali si rende necessaria l’acquisizione di prove, finalizzate a far valere o tutelare un diritto in sede giudiziale, entra in gioco l’attività dell’investigatore privato, il cui campo d’azione, prima limitato alle sole controversie civilistiche in senso ampio, si è ampliato alla procedura penale.
Una riforma epocale in tal senso è stata quella della legge del 7 dicembre 2000 n. 397 che, all’articolo 7, ha introdotto nel Codice di procedura penale l’articolo 327 bis.
Lo stesso ha statuito, sotto la rubrica “attività investigativa del difensore”, che “fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite dal titolo VI bis” (rubricato “investigazioni difensive” e del quale fanno parte 9 articoli).
I due commi successivi precisano che tale facoltà “può essere attribuita per l’esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione”.
Infine, il terzo comma prevede che tali attività “possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici”.
Le investigazioni difensive, all’interno degli articoli da 391 bis a 391 deces, vengono differenziate in due "diverse" categorie: le investigazioni dirette, e quelle da fonti dichiarative.
Mentre le prime contano sull’analisi di documenti ottenuti dalla pubblica amministrazione, su rilievi svolti nei luoghi d’interesse e da eventuali report confezionati da consulenti specializzati, nel secondo caso si basano sull’intervista di persone in potenza informate sui fatti.
Per quanto concerne quest’ultima tecnica, è a sua volta suddivisa in tre tipologie:
il colloquio informale, il reperimento di dichiarazioni scritte e la redazione di un verbale di testimonianza.
Per svolgere la propria attività, agli investigatori autorizzati è consentito l’accesso ai luoghi ritenuti di interesse, al fine di raccogliere elementi probatori, sia che si tratti di raggiungere una località aperta al pubblico, sia che si tratti di un luogo privato.
Nel primo caso, il sopralluogo è libero e sempre consentito, e può essere condensato in un verbale che ne annota i riferimenti spaziali e temporali, il numero e le generalità dei soggetti presenti, una descrizione dello stato degli ambienti e l’elenco dei vari esami tecnici compiuti.
Nella seconda ipotesi, è richiesto il consenso all’accesso da parte di chi ha disponibilità del luogo in questione.
È necessario avvertire tale soggetto della non obbligatorietà della concessione, sebbene ricada tra le facoltà del difensore richiedere l’autorizzazione al giudice, per tramite di un decreto che ne descriva la modalità.
Le investigazioni da fonti dichiarative consistono nella raccolta di informazioni utili ai fini dell’indagine, in possesso di persone a conoscenza dei fatti.
L’informazione così ottenuta ha diverso valore giudiziale, in considerazione dello strumento per mezzo del quale è pervenuta all’investigatore e, precisamente, attraverso il colloquio informale, il reperimento di dichiarazioni scritte e la redazione di un verbale di testimonianza.
Il colloquio informale è un’intervista, non registrata né videoripresa, utile allo scopo di raccogliere notizie riguardanti fatti o potenziali testimoni su cui eseguire ulteriori accertamenti.
Mediante tale modalità, si saggia la qualità dei dati in possesso della persona intervistata, così da permettere di decidere se procedere con gli strumenti di prova o se concentrare l’attenzione investigativa su elementi più rilevanti.
Quando l’informazione emersa durante il colloquio può avere, astrattamente, un’incidenza sulla decisione del giudice, è possibile procedere con la richiesta di dichiarazioni scritte o di redazione di un verbale di testimonianza.
Entrambi i documenti, ai fini della loro validità legale, devono essere sottoscritti dal dichiarante, o testimone, ed autenticati dall’avvocato o dal suo sostituto, con l’avvertenza che tale attività non può essere svolta dall’investigatore privato e da altri ausiliari.
Per la validità della dichiarazione, è necessario che sia riportata la data, i dati anagrafici del legale (o del suo sostituto) e della persona intervistata, i fatti oggetto dell’intervista e la conferma di aver esplicato gli avvertimenti dovuti secondo legge, dovendo l’intervistato sapere quale ruolo riveste il legale intervistante e quale sia la natura del colloquio, senza tuttavia dover necessariamente esplicitare il nome dell’assistito.
L’intervistato, altresì, deve conoscere quale sia l’intenzione dell’avvocato, e cioè se assumere informazioni o redigere un verbale testimoniale, nella consapevolezza che non debbano essergli poste domande su quali quesiti gli abbiano precedentemente formulato le forze dell’ordine.
Infine, deve essere messo a conoscenza della propria facoltà di non rispondere, sebbene sia prerogativa dell’avvocato richiedere l’interpello davanti al PM o, in un incidente probatorio, davanti al giudice per le udienze preliminari (GUP), ove avrà l’obbligo di rispondere anche alle domande della difesa.
In ogni caso, deve essere ammonito sulle responsabilità penali conseguenti eventuali dichiarazioni mendaci.
L’investigatore privato svolge una rilevante funzione anche in tutti gli altri ambiti del diritto.
Infatti, storicamente, l’attività del detective privato ha visto solo recentemente il suo coinvolgimento in ambito penalistico, straordinariamente amplificato dall’interesse che i mezzi di comunicazione di massa hanno attribuito alla cronaca nera, appuntando la propria attenzione su casi eclatanti.
Tuttavia, la sede di collaborazione naturale con il sistema degli studi legali è sempre gravitata intorno alle materie del diritto civile, riguardanti soprattutto lo stato delle persone.
Per esempio, si ricorre spesso alle investigazioni private al fine di produrre il sostegno probatorio.
Spesso necessario ad una serie di iniziative legali, quali l’accertamento di comportamenti legittimanti l’addebito per colpa a favore del coniuge che richieda la separazione giudiziale, in situazioni in cui si controverta di diritti successori, o che riguardano elementi psicologici sottesi alle donazioni ed, in genere, ad atti di liberalità, etc.
Inoltre, l’aver imprenditorializzato l’attività di recupero dei crediti problematici ha aperto possibilità operative nel mondo della gestione del credito.
Corollario di tale partnership è dato dall’ampliamento degli ambiti di ricerca dei cespiti mobiliari, immobiliari o di credito che i debitori hanno callidamente, spesso, “esterovestito”.
Con ciò aprendo campi di investigazione sulle più diverse piazze finanziarie ed economiche, soprattutto se relative a “paradisi fiscali” nei quali risulta ardua, se non impossibile, l’individuazione di asset aggredibili.