L’odiosità di tali comportamenti è, di per sé sola, sanzionabile, ma acquista un particolare disvalore nel momento in cui coinvolge ambiti aziendali, con conseguente pesante lesione dell’immagine della stessa.
Normalmente, tali comportamenti, essendo difficilmente riscontrabili in azienda, formano oggetto di segnalazione che viene valutata dalle competenti funzioni di compliance, le quali avvertono e stigmatizzano gli stessi agli organi sociali di riferimento affinché, dopo un’attenta verifica della loro sussistenza, assumano tutti i provvedimenti connessi nelle sedi più opportune.