La legge 5 febbraio 1992 n. 104 intitolata “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, che si snoda in 44 articoli, ha previsto una serie di benefici di tipo normativo ed economico ad una serie di portatori di disabilità (visivi, uditivi, visivi ed uditivi, autistici, sindrome di down, mutilati, motori) secondo quanto statuisce l’articolo 3, che recita sotto la rubrica “Soggetti aventi diritto”, quanto segue:
É persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4.
La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
In questo articolo verranno esaminate le norme che presiedono alle necessità investigative legale alla verifica del corretto utilizzo dei permessi previsti secondo quanto statuisce il combinato disposto dell’articolo 33 della citata legge, D. lgs. 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla legge 183/2010 e dal D. lgs. 119/2011.
I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:
- disabili in situazione di gravità;
- genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in - situazione di gravità;
- coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 i di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).