Indagini e verifiche dall'assenteismo scolastico
Ai fini dell'integrazione del reato di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori la mancata conoscenza, da parte dei genitori, della omessa frequentazione scolastica dei propri figli non esclude l'elemento soggettivo, incombendo comunque su di essi uno specifico dovere, morale e giuridico, di vigilanza - Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 16438 del 27 aprile 2011.
Ai fini dell'integrazione del reato di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori la mancata conoscenza, da parte dei genitori, della omessa frequentazione scolastica dei propri figli non esclude l'elemento soggettivo, incombendo comunque su di essi uno specifico dovere, morale e giuridico, di vigilanza - Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 16438 del 27 aprile 2011.

Sei un esperto, uno studioso o sei interessato alla materia?
Compila il form, puoi proporre un contributo al nostro articolo, oppure presentarci eventuali domande, richieste di approfondimento, nonché personali aspetti di interesse che vorresti né diventassero integrazione.
Ovviamente non rispondiamo ad ogni messaggio, tuttavia li leggiamo tutti con molta attenzione.
Alcuni infatti, richiedono private considerazioni, altri daranno vita alla composizione di apposite, e opportunamente anonimizzate, domande frequenti che pubblicheremo sul sito, i restanti, invece, oltre a poter costituire “oggetto” di apposite prospettive di indagine e verifica, potranno suggerire argomenti di futura trattazione dei nostri articoli.
Grazie per l’eventuale contributo
Buon lavoro a tutti.
Italiana Investigatori Network