In ambito familiare è stato statuito che sia imputabile per il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina colui che con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusava dei mezzi di correzione e di disciplina in danno del figlio minore, spintonando lo stesso sul divano, in seguito ad una discussione, percuotendolo e graffiandolo sulla schiena e sulle gambe e poi chiudendolo sul balcone. (Così il Tribunale di Ivrea il 1 marzo 2017).
In tema di esercizio del potere di correzione e disciplina in ambito lavorativo, è stata sanzionata la condotta del datore di lavoro che superi i limiti fisiologici dell'esercizio di tale potere (nella specie rimproveri abituali al dipendente con l'uso di epiteti ingiuriosi o con frasi minacciose) - Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 51591 del 2 dicembre 2016.
In ambito di vigilanza e custodia è stato ritenuto che integrasse il reato in questione la pratica di lievi percosse e tirate di capelli per l'eccesso di reiterazione rispetto all'ordinario e per l'effetto lesivo punito dal capoverso dell'art. 571 c.p., senza peraltro che tali condotte trasmodassero nell'abitualità di maltrattamenti - Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3789 del 26 marzo 1998.