La giurisprudenza, come ribadito dalla Corte di Cassazione, ritiene che l’art. 642 del codice penale costituisca un’ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640.
Infatti, oltre a tutti gli elementi della condotta caratterizzanti la truffa, aggiunge come elemento specializzante l’obiettivo della tutela del patrimonio dell’assicuratore ed è concepita per fornire una più agevole tutela da condotte fraudolente, di svariata natura, ad opera dei malintenzionati.
Abbiamo isolato alcune pronunzie recenti.
Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 24075 del 15 maggio 2017 ha statuito che “in tema delitto di denuncia di sinistro non accaduto punito dall'art. 642, comma secondo, cod. pen, il diritto di querela spetta sia alla Compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro, sia a quella debitrice, perché entrambe, in quanto parti direttamente coinvolte, seppur con ruoli diversi, nella richiesta di risarcimento del danno, hanno interesse alla corretta gestione del sinistro e a non vedere depauperato il proprio patrimonio da false denunce”.
Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 25128 del 16 giugno 2016 ha statuito che “integra il reato di cui all'art. 642 cod. pen., e non quello di truffa aggravata, la richiesta di risarcimento del danno avanzata mediante presentazione di false denunce di sinistro stradale e falsa documentazione medica, ad una società assicuratrice in liquidazione ed evasa dal Fondo di garanzia per le vittime della strada”.