Indagini personali coniugali e familiari Jurisprudentia

Indagini su problematiche inerenti l'affidamento dei figli

Con l’entrata in vigore della legge n. 54/200, legge sull’affido condiviso, è stato stabilito e sancito il principio della capacità genitoriale, consentendo pertanto, ad entrambi i genitori di continuare ad avere un rapporto più continuo ed assiduo con i propri figli, dopo la cessazione della convivenza.

Indagini su problematiche inerenti l'affidamento dei figli


Il legislatore ha ritenuto opportuno che le circostanze ostative all’affidamento condiviso non venissero tipizzate e, pertanto, la loro individuazione è rimessa alla libera e discrezionale decisione del giudice nel caso concreto, potendo essere disposta esclusivamente per oggettive carenze di un genitore e non per un’esasperata litigiosità fra i genitori: secondo la prassi giurisprudenziale risulta necessario provare le condizioni di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore, la anomala condizione di vita, l’insanabile contrasto con il figlio e l’obiettiva lontananza (non solo materiale).

 Vediamo alcuni casi concreti:

Nel decreto 27.05.2008 del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro (in Fam. e minori, 2008, 10, 86) il minore è stato affidato esclusivamente alla madre in quanto il padre, pregiudicato ed alcolista, non avrebbe costituito un modello educativo per il figlio, non solo per la condanna per omicidio volontario, ma anche per aver più volte dimostrato atteggiamenti discriminatori e razzisti contro omosessuali e drogati.

Tribunale di Mantova con provvedimento del 30.01.2007 ha revocato l'affidamento condiviso della figlia in favore dell'affidamento esclusivo al padre, risultando un quadro familiare inquietante (documentato e provato dal fatto che la figlia si sarebbe trovata a vivere, da un lato, con "la madre che si taglia i capelli, si chiude in bagno, urla e protesta", per non aver ricevuto il permesso di andare in gita con la parrocchia e, dall'altro, con la nonna che l'avrebbe voluta portare dall'esorcista per aver manifestato il desiderio di stare con il papà)

Tribunale di Mantova con provvedimento del 31.08.2006, partendo da considerazioni di principio in ordine alla libertà di circolazione e di stabilire la propria residenza in territorio comunitario, ha proseguito con un'osservazione di carattere pratico, secondo cui "allorquando i genitori vivano in nazioni diverse, l'affidamento dovrebbe essere attribuito al genitore che assicuri ai figli la permanenza nell'ambito culturale, parentale e territoriale a loro consueto", per poi concludere, nel caso concreto per l'affidamento condiviso del figlio con collocazione privilegiata in Spagna con la madre, non essendo stato "evidenziato alcun motivo contrario a che non venga applicato il principio della nuova legge"

Tribunale di Napoli con sentenza del 12.05.2008 ha statuito che la "costante opera di svilimento della figura genitoriale posta in essere dal marito, volta ad un vero e proprio disconoscimento di ogni potenzialità positiva nella moglie, con l'aggravante tendenza a coinvolgere immancabilmente il minore affinché sia portato a condividere il giudizio sprezzante sulle capacità della madre", impedisce la disposizione dell'affidamento condiviso.

Una fattispecie sicuramente singolare è quella descritta dal Tribunale per i Minorenni di Napoli nel provvedimento 27.03.2007 (in Fam. e minori, 2007, 23 con nota di M.G. Ruo) che ha affidato la figlia minore al padre che, aderendo al programma di protezione previsto per i collaboratori di giustizia, ha compiuto la scelta che meglio tutelerebbe la bambina, al contrario della madre che, rifiutando il programma, l'avrebbe esposta a grave pericolo di vita.