Controllo dipendenti Jurisprudentia

Indagini sulla fedeltà di dipendenti, dirigenti e collaboratori

La Cassazione ha ritenuto che “incorre nella violazione del dovere di fedeltà", di cui all'art. 2105 c.c., il dipendente di un'azienda che, avvalendosi di un'associazione di dipendenti da lui stesso costituita e presieduta, svolga attività concorrente con quella della datrice di lavoro, acquistando prodotti da quest'ultima, al prezzo scontato praticato ai dipendenti, e rivendendoli a terzi a prezzo maggiore, seppur scontato rispetto al prezzo praticato dall'azienda nei confronti della clientela.

Indagini sulla fedeltà di dipendenti, dirigenti e collaboratori


Un ulteriore sentenza di Cass., Sez. Lavoro, 26.08.2003 n. 12489 ha ritenuto che “costituisce violazione dell'obbligo di fedeltà l'attività del dipendente volta alla costituzione di una società, o anche di una impresa individuale, avente ad oggetto la medesima attività economica-commerciale svolta dal datore di lavoro”.

Altresì, la sentenza di Cass., Sez. Lavoro, 08.08.2016 n. 16629, ha ritenuto “idonee a legittimare il licenziamento le modalità di apprensione della documentazione, consistenti nella registrazione di una conversazione tra presenti all'insaputa dei partecipanti e nell'impossessamento di una e-mail non destinata alla visione del lavoratore”.