Un ulteriore sentenza di Cass., Sez. Lavoro, 26.08.2003 n. 12489 ha ritenuto che “costituisce violazione dell'obbligo di fedeltà l'attività del dipendente volta alla costituzione di una società, o anche di una impresa individuale, avente ad oggetto la medesima attività economica-commerciale svolta dal datore di lavoro”.
Altresì, la sentenza di Cass., Sez. Lavoro, 08.08.2016 n. 16629, ha ritenuto “idonee a legittimare il licenziamento le modalità di apprensione della documentazione, consistenti nella registrazione di una conversazione tra presenti all'insaputa dei partecipanti e nell'impossessamento di una e-mail non destinata alla visione del lavoratore”.