Cybersecurity Jurisprudentia

Investigazioni su danni alla reputazione e furti di identità digitali

Colui che crea ed utilizza un "profilo" sui social network, utilizzando abusivamente l'immagine di una persona del tutto inconsapevole, associandola ad un "nickname" di fantasia ed a caratteristiche personali negative, integra il delitto di sostituzione di persona, art. 494 c.p.

Investigazioni su danni alla reputazione e furti di identità digitali


La Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 25774 del 16 giugno 2014, infatti, ha confermato che “integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che crea ed utilizza un "profilo" su social network, utilizzando abusivamente l'immagine di una persona.


In motivazione, la Corte ha osservato che la descrizione di un profilo poco lusinghiero sul "social network" evidenzia sia il fine di vantaggio, consistente nell'agevolazione delle comunicazioni e degli scambi di contenuti in rete, sia il fine di danno per il terzo, di cui è abusivamente utilizzata l'immagine.

Ulteriore sentenza Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 46674 del 14 dicembre 2007, ha statuito che “integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete 'internet' nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l'immagine e la dignità.

(nella specie a seguito dell'iniziativa dell'imputato, la persona offesa si ritrovò a ricevere telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale)”.