L’articolo 612bis del Codice penale, che recita sotto la rubrica “Atti persecutori”, quanto segue:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.”
Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3087 del 23 gennaio 2018 ha statuito che “le condotte vessatorie poste in essere ai danni del coniuge non più convivente, a seguito di separazione legale o di fatto, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori, in quanto i vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione permangono integri anche a seguito del venir meno della convivenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato previsto dall'art. 612-bis cod. pen. è configurabile solo nel caso di divorzio tra i coniugi, ovvero di cessazione della relazione di fatto)”.
Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 26891 del 30 maggio 2017 ha statuito che “È legittimo il sequestro preventivo dell'automezzo utilizzato reiteratamente per commettere il reato di atti persecutori con la finalità di produrre uno degli eventi previsti dall'art. 612 bis cod. pen. (Fattispecie in cui l'indagato aveva reiteratamente utilizzato l'autovettura, oggetto di sequestro, per impedire l'accesso all'esercizio commerciale della persona offesa, intralciandone l'attività e provocandole un perdurante stato d'ansia)”.