Indagini su frodi assicurative Jurisprudentia

Italiana Investigatori: Normative, Investigazioni su incendi dolosi


L’articolo 423 del Codice penale, che recita sotto la rubrica “Incendio”, quanto segue:
chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

Italiana Investigatori: Normative, Investigazioni su incendi dolosi


Riportiamo esemplificativamente le seguenti pronunzie della Suprema Corte.


Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 14263 del 23 marzo 2017 ha statuito che “ai fini dell'integrazione del delitto di incendio (doloso o colposo) occorre distinguere tra il concetto di "fuoco" e quello di "incendio", in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone”.

Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1697 del 16 gennaio 2014 ha statuito che “il discrimine tra il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) e quello di incendio (art. 423 c.p.) è costituito dall'elemento psicologico del reato. Nell'ipotesi prevista dall'art. 423 c.p. esso consiste nel dolo generico, cioè nella volontà di cagionare un incendio, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tende ad espandersi e non può facilmente essere contenuta e spenta, mentre, invece, il reato di cui all'art. 424 c.p. è caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento. Pertanto, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a detta ulteriore e specifica attività si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni previste dall'art. 423 c.p., è applicabile quest'ultima norma e non l'art. 424 c.p., nel quale l'incendio è contemplato come evento che esula dall'intenzione dell'agente”.

Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 14592 del 23 dicembre 1999 ha statuito che “gli elementi costitutivi del reato d'incendio, classificato fra i delitti contro l'incolumità pubblica, vanno identificati nella vastità delle proporzioni delle fiamme, nella diffusività delle stesse, ossia nella tendenza a progredire e ad espandersi e nella difficoltà di spegnimento”

Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 41927 del 5 ottobre 2016 ha statuito che “ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 423 bis cod. pen., costituisce "incendio boschivo" il fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. (In applicazione del principio, è stata ritenuta idonea a configurare il reato la presenza di fiamme propagatesi in un'area adibita a pascolo, limitrofa ad una vasta superficie boscosa, la cui attitudine a propagarsi era stata desunta dal loro fronte, dalla presenza del vento e dall'impiego massiccio di personale per sedarle)”.

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 23201 del 27 maggio 2003 ha statuito che “per incendio boschivo, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 novembre 2000 n. 353, si intende un fuoco con suscettibilità di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. Conseguentemente la realizzazione su dette superfici di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive configura il delitto di cui all'art. 10, commi 1 e 4, della citata legge n. 353”.