Il così detto assegno di mantenimento, infatti, può essere variato, ogni qualvolta vi sia un provato, dimostrabile e "oggettivo" mutamento, della situazione precedentemente accertata in corrispondenza del momento della pronuncia del provvedimento.
Fra i numerosissimi casi riportati dalla cronaca giudiziaria delle varie sentenze susseguitesi, segnaliamo tipologicamente alcuni esempi passati in giudicato.
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19605 del 30 settembre 2016 ha statuito che “qualora venga proposta istanza di revisione delle condizioni economiche della separazione consensuale, il giudice procede alla richiesta modificazione quando l’equilibrio economico, risultante dai patti della suddetta separazione e dalle parti voluto con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener presenti nel fissare quei patti.
Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il giudice di merito, ritenendo che la cessazione del contratto di lavoro dell’obbligato – la cui natura di contratto a tempo determinato era nota al tempo della separazione – assurgesse, di per sé sola, a fattore modificativo “in peius” del complessivo assetto della sua situazione economica, ne aveva affermato il conseguente diritto ad ottenere una riduzione dell’entità dell’assegno di mantenimento in favore del figlio minore”.
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1779 del 8 febbraio 2012 ha statuito che “in materia di assegno di mantenimento, i mutamenti reddituali verificatisi in pendenza del giudizio di divorzio restano oggetto di valutazione del giudice investito della domanda di modifica delle condizioni di separazione, essendo queste ultime destinate alla perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto della sentenza di divorzio”.
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 28 del 7 gennaio 2008 ha statuito che “in materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (rebus sic stantibus), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.