Investigazioni aziendali Rassegna stampa

Il concordato preventivo

Il concordato preventivo è uno strumento che consente all'imprenditore commerciale che si trova in stato di crisi o di insolvenza di poter evitare la liquidazione giudiziale attraverso la proposta di un piano che consenta di soddisfare i creditori attraverso la continuità aziendale ovvero la liquidazione del patrimonio.

Il concordato preventivo


1. Premessa

Con l’emanazione della Legge 19 ottobre 2017 n. 155 (Gazz. Uff. 30 ottobre 2017, n. 254), il nostro legislatore ha delineato i principi generali ed i criteri direttivi per la riforma complessiva delle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonché della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

L’art. 6 della Legge 19 ottobre 2017 n. 155 delinea le linee guida generali della riforma della disciplina del concordato preventivo che deve:

- prevedere l'ammissibilità di proposte liquidatorie esclusivamente quando è atteso l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;

- assicurare, nel caso di concordato liquidatorio, il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari;

- procedere alla revisione della disciplina delle misure protettive, specialmente con riferimento alla durata e agli effetti, prevedendo la possibilità di revoca, su ricorso degli interessati, ove non arrechino beneficio al buon esito della procedura;

- fissare le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano;

- individuare i casi in cui la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, è obbligatoria, prevedendo che tale obbligo sussiste in presenza di creditori assistiti da garanzie esterne;

- determinare i poteri del Tribunale, con particolare riguardo alla valutazione della fattibilità del piano, attribuendo anche poteri di verifica in ordine alla fattibilità anche economica dello stesso, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale;

- sopprimere l'adunanza dei creditori, previa regolamentazione delle modalità telematiche per l'esercizio del voto e la formazione del contraddittorio sulle richieste delle parti;

- adottare un sistema di calcolo delle maggioranze anche “per teste”, nell'ipotesi in cui un solo creditore sia titolare di crediti pari o superiori alla maggioranza di quelli ammessi al voto, con apposita disciplina delle situazioni di conflitto di interessi;

- disciplinare il diritto di voto dei creditori con diritto di prelazione, il cui pagamento sia dilazionato, e dei creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro;

- integrare la disciplina dei provvedimenti che riguardano i rapporti pendenti, con particolare riferimento: ai presupposti della sospensione e, dopo la presentazione del piano, anche dello scioglimento; al procedimento e al ruolo del commissario giudiziale; agli effetti, in relazione agli esiti possibili della procedura, nonché alla decorrenza e alla durata nell'ipotesi di sospensione; alla competenza per la determinazione dell'indennizzo e ai relativi criteri di quantificazione;

- integrare la disciplina del concordato con continuità aziendale, prevedendo:

- che il piano possa contenere, salvo che sia programmata la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussista la causa di prelazione, una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo anche superiore ad un anno, riconoscendo in tal caso ai predetti creditori il diritto di voto;

- che tale disciplina si applichi anche alla proposta di concordato che preveda la continuità aziendale e allo stesso tempo la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, a condizione che possa ritenersi, a seguito di una valutazione in concreto del piano, che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale;

- che tale disciplina si applichi anche nei casi in cui l'azienda sia oggetto di contratto di affitto, anche se stipulato anteriormente alla domanda di concordato;

- prevedere una dettagliata disciplina della fase di esecuzione del piano, anche con riguardo agli effetti purgativi e alla deroga alla solidarietà passiva ex art. 2560 c.c., con possibilità per il Tribunale di affidare ad un terzo il compito di attuare gli atti necessari all'esecuzione della proposta concordataria;

- riordinare la disciplina della revoca, dell'annullamento e della risoluzione del concordato preventivo, prevedendo la legittimazione del commissario giudiziale a richiedere, su istanza di un creditore, la risoluzione del concordato per inadempimento;

- prevedere il riordino e la semplificazione delle varie tipologie di finanziamento alle imprese in crisi, riconoscendo stabilità alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati dal Giudice nel caso di successiva liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria, salvo il caso di atti in frode ai creditori;

- esplicitare presupposti, legittimazione ed effetti dell'azione sociale di responsabilità e dell'azione dei creditori sociali;

- imporre agli organi della società il dovere di dare tempestiva attuazione alla proposta omologata,

stabilendo che, in caso di comportamenti dilatori od ostruzionistici, l'attuazione possa essere affidata ad un amministratore provvisorio, nominato dal tribunale, dotato dei poteri spettanti all'assemblea ovvero del potere di sostituirsi ai soci nell'esercizio del voto in assemblea, con la garanzia di adeguati strumenti d'informazione e di tutela, in sede concorsuale, dei soci;

- prevedere che, in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione poste in essere nel corso della procedura:

- l'opposizione dei creditori possa essere proposta solo in sede di controllo giudiziale sulla legittimità della domanda concordataria;

- gli effetti delle operazioni siano irreversibili, anche in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, salvo il diritto al risarcimento dei soci o dei terzi danneggiati;

- non spetti ai soci il diritto di recesso in conseguenza di operazioni incidenti sull'organizzazione o sulla struttura finanziaria della società;

I principi generali contenuti nella legge delega sono stati indi recepiti nel D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2019, n. 38, S.O.) che si prefigge di realizzare i seguenti risultati:


2. Finalità del concordato preventivo

L’art. 84 del Codice definisce le caratteristiche delle diverse figure di concordato che vengono distinte in base alla provenienza delle risorse utilizzate per il soddisfacimento dei creditori.

L’imprenditore può infatti ricorre al concordato preventivo per poter soddisfare i creditori attraverso la continuità aziendale oppure la liquidazione del patrimonio.


Il concordato preventivo si distingue pertanto in: concordato in continuità (diretta od indiretta); concordato liquidatorio.

 
Concordato liquidatorio

La nuova disciplina della crisi di impresa valorizza maggiormente la figura del concordato in continuità, in quanto il legislatore intende favorire il recupero della capacità dell’impresa di rientrare nel mercato (ristrutturata e risanata).

Nel concordato in continuità, i mezzi destinati al soddisfacimento dei creditori derivano in misura prevalente dalla prosecuzione dell’attività imprenditoriale.

 
La norma precisa inoltre che la continuità può essere:

- diretta quando la gestione dell'azienda resta in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato;

- indiretta quando la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività è affidata ad un soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, affitto (stipulato anche anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso), conferimento dell’azienda in una o più società (anche di nuova costituzione) ovvero a qualsiasi altro titolo.

Nel caso di concordato in continuità indiretta, il contratto o il titolo devono tuttavia prevedere il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso per il periodo di 1 anno dall’omologazione.

Il piano deve in ogni caso prevedere che l’attività d’impresa sia funzionale ad assicurare il ripristino dell’equilibrio economico finanziario non solo nell’interesse prioritario dei creditori, ma anche dell’imprenditore e dei soci, in modo da assicurare che la stessa sia in grado di riposizionarsi adeguatamente nel mercato.

Non è tuttavia escluso che la continuazione dell’azienda o di suoi rami possa essere accompagnata anche dalla cessione di beni non funzionali e dunque non necessari alla prosecuzione dell’attività d’impresa.

L’art. 84 del Codice introduce, in ogni caso, una presunzione di prevalenza che si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi 2 anni di attuazione del piano derivano da un’attività d’impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso.

Se viene soddisfatto questo requisito non sarà necessario procedere al confronto tra flussi derivanti dalla prosecuzione dell’attività imprenditoriale e flussi generati dalla liquidazione di beni.

La norma precisa inoltre che il ricavato derivante dalla cessione del magazzino e quindi di quanto prodotto dall’impresa, deve ritenersi ricompreso tra i proventi della continuità aziendale, a prescindere dal momento in cui è stata realizzata la produzione che può pertanto essere avvenuta in un momento anteriore o successivo all’inizio della procedura di concordato.

La proposta deve altresì indicare l’utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.

L'utilità può anche essere rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.

È dunque possibile soddisfare i creditori non con denaro od altri beni, bensì con vantaggi certi ed economicamente valutabili.


Concordato liquidatorio

L’art. 84 del Codice precisa infine le condizioni di ammissibilità della domanda di concordato liquidatorio.

Nel concordato liquidatorio il soddisfacimento dei creditori avviene attraverso il ricavato della liquidazione del patrimonio.

È tuttavia necessario che vengano messe a disposizione ai creditori risorse ulteriori rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore.

L’apporto di risorse esterne deve difatti incrementare la misura del soddisfacimento dei creditori, rispetto a quanto essi potrebbero conseguire dalla liquidazione giudiziale del patrimonio del debitore di almeno il 10%.

Il soddisfacimento non deve comunque essere inferiore al 20% dell’ammontare complessivo del debito chirografario.



3. Presupposti per l'accesso alla procedura di concordato

L’art. 85 del Codice definisce poi i presupposti, soggettivi ed oggettivi, per l’accesso alla procedura di concordato preventivo.


Gli imprenditori commerciali, collettivi od individuali, soggetti a liquidazione giudiziale possono ricorrere al concordato preventivo nel caso in cui si trovano in uno stato di crisi o di insolvenza, così come definitivo dall'art. 2, comma 1, lett. a) e b), del Codice:

- la situazione di “crisi” è definita come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”;

- la situazione di “insolvenza” è invece lo definita come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

Si deve pertanto trattare, da un punto di vista soggettivo, di imprenditori commerciali, vale a dire di coloro che esercitano, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici, così come si desume da quanto disposto dall’art. 1 del Codice.


Sono escluse le imprese agricole e le imprese minori vale a dire quelle che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del Codice:

- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

- ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

- un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.

L’accesso al concordato preventivo è altresì consentito alle imprese assoggettabili esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, così come previsto dall’art. 296 del Codice.

 

4. La domanda accesso al concordato preventivo

Da un punto di vista strettamente processuale, il concordato preventivo è soggetto al procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui agli artt. 40 e ss. del Codice.

In forza di quanto previsto dal combinato disposto ex art. 40 ed art. 44 del Codice, la domanda di accesso al concordato preventivo si propone con ricorso da depositarsi avanti al Tribunale, sede delle sezioni specializzate in materia di imprese individuato a norma dell'art. 4 del D.lgs. n. 168/2003 avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, così come meglio specificato nell'art. 27 del Codice.

 
A seguito del deposito del ricorso, il Tribunale, con decreto, deve:

- fissare, ove richiesto un termine di non oltre 60 giorni, entro il quale il debitore deve depositare la proposta di concordato;

- nominare un commissario giudiziale;

- disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta, ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale,

- ordinare l'iscrizione immediata del provvedimento, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese;

Il Tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore ed i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, revoca il provvedimento di concessione dei termini per il deposito della proposta di concordato quando accerta:

- la consumazione di un atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi;

- la grave violazione degli obblighi informativi periodici;

- il mancato versamento entro il termine perentorio non superiore a 10 giorni, della somma dovuta per le spese della procedura fino alla scadenza del termine per il deposito della proposta di concordato;


Il decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo è dunque comunicato, ai sensi dell'art. 45 del Codice:

- al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;

- all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione;

 
A ciò si aggiunge che dalla data della pubblicazione della domanda di accesso alla procedura nel registro delle imprese, non solo i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, ma le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano, così come previsto dall'art. 54 del Codice.

Dopo il deposito della proposta di concordato e del piano, il Tribunale deve in primis verificare sia l'ammissibilità giuridica della proposta sia la fattibilità economica del piano, così come previsto dal combinato disposto ex art. 47 ed art. 85 del Codice.


Il Tribunale deve:

a) nominare il Giudice delegato;

b) nominare ovvero confermare il commissario giudiziale;

c) fissare la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori;

d) fissare il termine perentorio, non superiore a 15 giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del Tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera d), pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20% di tali spese, che sia determinata dal Tribunale.

Il Tribunale dichiara inammissibile la proposta di concordato quando accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità del piano e può dichiarare con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale su richiesta del debitore, dei creditori e del pubblico ministero.

È tuttavia possibile proporre reclamo contro il decreto di inammissibilità della proposta di concordato avanti alla Corte di Appello entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo può essere comunque riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, nel caso in cui si sia verificato un mutamento delle circostanze.



5. Piano di concordato

La proposta di concordato deve dunque essere fondata su un piano che deve:

- contenere la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;

- essere fattibile, cioè deve avere concrete possibilità di realizzazione non solo in termini giuridici, ma anche economici.


Con riferimento al contenuto del piano, esso può prevedere:

- la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

- l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;

- l’eventuale suddivisione dei creditori in classi;

- trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

 
Il piano deve in ogni caso indicare:

- le cause della crisi;

- la definizione delle strategie d’intervento e, in caso di concordato in continuità, i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

- gli apporti di finanza nuova, se previsti;

- le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero (i creditori devono infatti essere informati non solo dell’esistenza di azioni in astratto esercitabili, ma anche della situazione patrimoniale dei potenziali convenuti, in vista della fruttuosità di eventuali azioni esecutive e dell’incidenza sulla misura e dei tempi ragionevolmente necessari per conseguire un risultato utile, ciò al fine di potersi esprimersi sulla convenienza della proposta)

- i tempi delle attività da compiersi, nonché le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti;

- in caso di continuità aziendale, le ragioni per le quali questa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

- un’analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura, ove sia prevista la prosecuzione dell’attività d’impresa in forma diretta,

In linea di continuità con la disciplina previgente, il debitore deve inoltre presentare la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (relazione necessaria anche in caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano).

Nel caso di concordato in continuità, la relazione del professionista indipendente deve in particolare attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Il debitore deve inoltre depositare unitamente al piano anche i documenti elencati nell'art. 39 del Codice, vale a dire:

- le scritture contabili e fiscali obbligatorie;

- le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell’attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;

- i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;

- una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;

- uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;

- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

- l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.

- una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.

 

5.1. Suddivisione in classe dei creditori

La suddivisione dei creditori in classi è di regola facoltativa.

L’art. 85 del Codice prevede tuttavia l’obbligatorietà in presenza di determinate categorie di creditori, vale a dire:

- i creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l’integrale pagamento;

- i creditori titolari di garanzie prestate da terzi;

- i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro;

- i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlabile il trattamento differenziato tra creditori appartenenti a classi diverse, fermo restando il divieto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente.

La quota residua del credito è dunque trattata come credito chirografario.

 

5.2. Moratoria nel concordato in continuità

Nel caso di concordato in continuità, il debitore può beneficiare di una moratoria fino a 2 anni dall’omologazione - anziché di 1 anno come invece previsto dall’art. 182 bis, comma 2, L.F. - per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca a condizione che il piano preveda la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, così come meglio evidenziato nell’art. 86 del Codice.

Il legislatore ha difatti voluto consentire al debitore di non impegnare immediatamente le utilità derivanti dalla continuità aziendale per il pagamento dei creditori muniti di privilegio o garantiti da pegno o ipoteca, ma di utilizzarle per la gestione dell’impresa.

In considerazione del pregiudizio patito, i creditori privilegiati hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall’art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo.

È invece esclusa la possibilità di moratoria e non può essere conseguentemente esercitato il diritto di voto nel caso in cui sia prevista la liquidazione dei beni sui quali viene esercitato il privilegio.

In questo caso infatti il pagamento deve conseguire immediatamente alla disponibilità da parte del debitore della somma ricavata dalla liquidazione.

 

5.3. Trattamento dei crediti tributari e contributivi

Per quanto concerne il trattamento dei crediti tributari e contributivi, l’art. 88 del Codice non si discosta dalla disciplina prevista dall’art. 182 ter L.F.

Con la proposta di concordato, l'imprenditore può difatti proporre un piano attraverso cui egli provvede al pagamento parziale od anche dilazionato:

- dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali;

- dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie;

Il pagamento deve assicurare la soddisfazione dei crediti tributari o contributivi in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente.

Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto:

- a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore;

- ovvero a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;


Se il credito tributario o contributivo ha invece natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento:

- non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari;

- non può essere differenziato rispetto a quello dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole nel caso di suddivisione in classi;

È anche in questo caso necessaria l'attestazione di un professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, che deve certificare anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale.


La copia della proposta e della relativa documentazione deve contestualmente essere:

- depositata presso il Tribunale;

- presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore.

 
L'imprenditore deve allegare alla comunicazione inviata all'agente della riscossione ed all'ufficio impositore:

- la copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici;

- le dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda;

 
L'agente della riscossione deve, per contro, trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso.


L'agente della riscossione deve provvedere non oltre 30 giorni dalla data della presentazione della proposta e nello stesso termine deve procedere alla:

- liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni;

- notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione.


La copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per la redazione dell'inventario del patrimonio del debitore e della relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 105, comma 1, e per accertare la consumazione di atti di frode danno dei creditori.

Per quanto concerne il credito tributario chirografario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale.

Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

 

5.4. Riduzione o perdita del capitale della società in crisi

L’art. 89 del Codice ricalca le regole già contenute nell’art. 182 sexies L.F. per quanto riguarda la riduzione o la perdita del capitale sociale della società in crisi.


Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione del concordato non si applicano le disposizioni riguardanti:

- la riduzione del capitale per perdite ex art. 2446, comma 2 e 3, c.c. e la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale ex art. 2447 c.c. con riferimento alla s.p.a.

- la riduzione del capitale per perdite ex art 2482 bis, comma 4, 5 e 6 c.c. e la riduzione del capitale al di sotto del limite legale ex art. 2482 ter c.c. con riferimento alla s.r.l.;

- lo scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli art. 2484 n. 4, c.c. ed art. 2545 duodecies c.c.

È invece applicabile l'art. 2486 c.c. avente ad oggetto i poteri e la responsabilità degli amministratori per il periodo anteriore al deposito della proposta di concordato.

 

6. Proposte concorrenti

L'art. 90 regola la disciplina delle proposte di concordato preventivo alternative e quindi concorrenti rispetto a quella formulata dal debitore in linea di continuità con quanto previsto dall’art. 163 L.F.

Sono legittimati a presentare la proposta di concordato preventivo concorrente ed il relativo piano coloro che rappresentano almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore.

 
Al fine di assicurare concorrenza e trasparenza della procedura non possono essere presi in considerazione nel computo della percentuale del 10% i crediti:

- della società che controlla la società debitrice;

- delle società controllate dalla società debitrice;

- delle società sottoposte a comune controllo;

Per il medesimo ordine di motivi la proposta di concordato concorrente non può essere presentata dal debitore, neppure per interposta persona, dal coniuge, dalla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o dal convivente di fatto del debitore, da parenti e affini entro il quarto grado e da parti correlate.

La proposta di concordato concorrente ed il piano vanno presentati non oltre 30 giorni prima della data iniziale stabilità per la votazione dei creditori.

La proposta di concordato concorrente è anche in questo caso corredata dalla relazione di un professionista indipendente, ma essa può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale ciò al fine di evitare inutili costi.

Il debitore può però evitare il rischio della presentazione di proposte concorrenti e dunque il pericolo di vedere la propria impresa acquistata da terzi.

L’art. 90 del Codice prevede infatti che sono inammissibili le proposte di concordato concorrenti quando il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il 30% dell'ammontare dei crediti chirografari.

La percentuale è però ridotta al 20% nel caso in cui il debitore abbia richiesto l'apertura del procedimento di allerta o utilmente avviato la procedura di composizione assistita della crisi.

 
Il contenuto della proposta concorrente è libera ed essa può altresì prevedere:

- l'intervento di terzi;

- un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata,

Da un punto di vista procedurale la proposta di concordato concorrente deve essere sottoposta al giudizio del Tribunale prima di essere comunicata ai creditori.

Il Tribunale deve, in particolare, verificare la correttezza dei criteri di formazione delle classi dei creditori.

Le proposte di concordato concorrenti possono in ogni caso essere modificate fino a 20 giorni prima della votazione dei creditori in modo da poter favorire interventi migliorativi anche da parte del debitore.

 

7. Offerte concorrenti

L’art. 91 del Codice disciplina invece le regole sulle offerte concorrenti da parte di terzi.

La norma ha come obiettivo quello di contemperare la libertà del debitore di formulare il piano di concordato con l’interesse dei creditori alla più vantaggiosa liquidazione e gestione del patrimonio, ciò al fine di contrastare la predisposizione di concordati chiusi o preconfezionati.

Il legislatore intende pertanto incoraggiare l’interesse dei terzi a mettersi in competizione con gli offerenti individuati dal debitore.

L’art. 91 del Codice definisce, innanzitutto, l’ambito di applicazione della disciplina delle offerte concorrenti e la fase del procedimento finalizzata ad accertare l’eventuale interesse di terzi.

È difatti possibile che il piano di concordato comprenda già un’offerta irrevocabile da parte un soggetto già individuato dal debitore.

L'offerta irrevocabile può, innanzitutto avere ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni anche prima dell'omologazione.

Le regole previste dall’art. 91 del Codice – in termini innovativi rispetto alla disciplina prevista dalla legge fallimentare - trovano però applicazione non solo nel caso di affitto d'azienda ma anche quando il debitore, prima dell'apertura del concordato, ha stipulato un contratto che abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni aziendali.

Il Tribunale od il Giudice delegato deve, in questi casi, disporre che venga data idonea pubblicità dell'offerta irrevocabile al fine di acquisire delle offerte concorrenti.

Il Tribunale o il Giudice delegato deve pertanto disporre con decreto l'apertura della procedura competitiva, quando pervengono manifestazioni di interesse da parte de secondo principi e con modalità mutuate rispetto a quanto prescritto dall’art.163-bis, L.F..

 
Il decreto di apertura della procedura competitiva deve fissare:

- le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità;

- i requisiti di partecipazione degli offerenti;

- le forme ed i tempi di accesso alle informazioni rilevanti;

- gli eventuali limiti all'utilizzo delle informazioni rilevanti;

- le modalità con cui il commissario giudiziale deve fornire le informazioni rilevanti a coloro che ne fanno richiesta;

- le modalità di svolgimento della procedura competitiva;

- l'aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere;

- le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti;

- le forme di pubblicità;

- la data dell'udienza per l'esame delle offerte se la vendita avviene davanti al Giudice.

La pubblicità è disposta sul portale delle vendite pubbliche previsto dall'art. 490 c.p.c. per quanto compatibile.

 
Le offerte concorrenti:

- devono essere presentate in forma segreta;

- sono inefficaci quando non sono conformi a quanto disposto nel decreto di apertura della procedura competitiva ovvero sono sottoposte a condizione;

- sono rese pubbliche nel giorno fissato per la gara alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato;

È dunque prevista la gara tra gli offerenti quando sono state presentate più offerte migliorative.

Rispetto a quanto prescritto nella legge fallimentare, la vendita può ma non deve obbligatoriamente avvenire dinanzi al Giudice delegato, il quale valuterà discrezionalmente di intervenire soltanto quando la gara abbia ad oggetto beni di valore particolarmente elevato ovvero quando la sua presenza sia resa opportuna da specifiche circostanze del caso concreto.

La procedura di gara deve essere conclusa almeno 20 giorni prima della data fissata per il voto dei creditori in modo da consentire loro di poterne tenerne conto nell’effettuare le loro valutazioni di convenienza.

Con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso l'originario offerente indicato nel piano ed il debitore sono liberati dalle obbligazioni reciprocamente assunte.

Il commissario giudiziale dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del 3% del prezzo in essa indicato a favore dell'originario offerente.

Il debitore è tenuto inoltre a modificare la proposta ed il piano in conformità all'esito della gara.

Se non vengono invece presentate offerte concorrenti, l'originario offerente resta vincolato nei termini della sua offerta.

 

8. Effetti della presentazione della domanda di concordato

Per quanto concerne gli effetti derivanti dalla presentazione della domanda di concordato, l’art. 94 del Codice non si discosta da quanto prescritto nell’art. 167 e nell’art. 168 L.F.

Il debitore conserva difatti l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e l'omologazione.


In linea di continuità con la disciplina contenuta nella legge fallimentare, si riafferma che sono inefficaci gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del Giudice delegato, ed in particolare:

- i mutui, anche sotto forma cambiaria;

- le transazioni;

- i compromessi;

- la vendita di beni immobili;

- la vendita di partecipazioni societarie di controllo;

- le concessioni di ipoteche o di pegno;

- le fideiussioni;

- le rinunzie alle liti;

- le ricognizioni di diritti di terzi;

- le cancellazioni di ipoteche;

- le restituzioni di pegni;

- le accettazioni di eredità e di donazioni;

- la cessione e l'affitto di azienda o di rami di azienda;

è bene precisare che, ai sensi dell'art. 46 del Codice, il debitore può comunque compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale nel periodo compreso tra il deposito della domanda di accesso e fino al decreto di apertura della procedura.

Gli atti compiuti dal debitore in difetto della riferita autorizzazione sono inefficaci ed il Tribunale dispone la revoca del decreto per l'accesso alla procedura ex art. 44, comma 1, del Codice.

È invece innovativa la regola in forza della quale il Giudice delegato può concedere l'autorizzazione prima dell'omologazione del concordato quando l'atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Il Giudice delegato può inoltre stabilire un limite di valore entro al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione.

L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati debbono inoltre essere effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità, ciò al fine di assicurare la trasparenza della procedura ed il miglior risultato possibile per i creditori.

In considerazione del fatto che l’obiettivo primario che la procedura deve realizzare è rappresentato dall’interesse dei creditori, l'autorizzazione alla vendita o dell'affitto di azienda o di rami di essa può essere conclusa senza dar luogo a pubblicità ed a procedure competitive in caso di urgenza quando può essere compromesso l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento.

È tuttavia indispensabile che venga in questo caso data adeguata pubblicità al provvedimento autorizzatorio ed al compimento dell'atto in modo da consentire agli interessati di poter contestare la decisione del Giudice.

Secondo quanto previsto dall'art. 96 del Codice, in linea di continuità con il disposto ex art. 169 L.F. (da art. 153 L.F. ad art. 62 L.F.), è estesa al concordato preventivo l'applicazione di alcune disposizioni previste per la liquidazione giudiziale, vale a dire l'art. 145, art. 153 ed art. 162 del Codice.

 
Si tratta delle norme che regolano:

- le formalità necessarie ai fini dell'opponibilità ai terzi degli atti compiuti dopo l'apertura della procedura che sono inefficaci nei confronti dei creditori (art. 145);

- i diritti dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo (art. 153);

- i diritti del coobbligato o fideiussore con diritti di garanzia (art. 162);

 

8.1. Contratti con le pubbliche amministrazioni

L'art. 95 del Codice detta disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni e si pone in linea di continuità con la disciplina contenuta nella legge fallimentare.

L’art. 94 del Codice prevede in particolare che i contratti in corso di esecuzione stipulati con le pubbliche amministrazioni non sono soggetti a risoluzione per effetto del deposito della domanda di concordato preventivo e gli eventuali patti contrari sono inefficaci.

È tuttavia necessario che il professionista indipendente abbia attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento.


Per quanto concerne i contratti stipulati con pubbliche amministrazione laddove sia stato concluso un contratto di cessione o di affitto di azienda, l'art. 95 del Codice prevede la continuazione del rapporto negoziale in capo alla società cessionaria o conferitaria a condizione che sia in possesso dei requisiti per:

- la partecipazione alla gara;

- l'esecuzione del contratto.

Si tratta di disposizioni che trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.

 
L'art. 95 del Codice prevede inoltre che la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici:

- deve essere autorizzata dal Tribunale dopo che è stata depositata la domanda di accesso al concordato preventivo;

- deve essere autorizzata dal Giudice delegato dopo che è stato emanato il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo previa acquisizione del parere del commissario giudiziale laddove sia già stato nominato;

È anche in questo caso necessario che venga depositata una relazione da parte di un professionista indipendente il quale deve attestare la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento.

 
L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

 

8.2. Contratti pendenti

L’art. 97 del Codice contiene la definizione e la disciplina dei contratti pendenti.

Si tratta dei contratti non eseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambi i contraenti alla data di deposito della domanda di accesso alla procedura di concordato.

È dunque ammessa la prosecuzione per questa tipologia di contratti anche durante la procedura di concordato.

È però rilevante solamente la mancata, compiuta, esecuzione delle prestazioni principali, mentre è ininfluente l’eventuale adempimento integrale delle prestazioni accessorie.

Il debitore può tuttavia chiedere l'autorizzazione a sospendere o a sciogliere uno o più contratti quando la loro prosecuzione non solo non è coerente con le previsioni del piano, ma non è neppure funzionale alla sua esecuzione.

L'istanza di sospensione o di scioglimento deve essere notificata alla controparte ed il debitore deve dare prova dell'avvenuta notificazione al fine di garantire il contraddittorio tra le parti.

 
L'art. 97 del Codice specifica anche i termini entro cui è possibile il deposito delle istanze:

- l'istanza di sospensione può essere depositata, in ogni fase della procedura, contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato;

- l'istanza di scioglimento può essere invece depositata soltanto quando sono stati presentati anche la proposta ed il piano;

È fatta salva la possibilità di opposizione per la controparte, il quale deve depositare una memoria difensiva entro 7 giorni dall'avvenuta notificazione dell'istanza formulata dal debitore.


La decisione sull'accoglimento o sul rigetto dell'istanza è riservata:

- al Tribunale, fino al deposito del decreto di apertura della procedura di concordato che decide con decreto motivato e reclamabile;

- al Giudice delegato dopo il decreto di apertura della procedura di concordato.

Nel caso in cui venga accolta l'istanza, la sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento all'altro contraente effettuata a cura del debitore.

 
La norma prevede altresì specifici limiti temporali entro cui può essere autorizzata la sospensione:

- la sospensione non può essere autorizzata per una durata eccedente il termine indicato

dall'art. 44, comma 1, lettera a), del Codice, se l'istanza è stata formulata prima del deposito della proposta e del piano;

- la sospensione può essere autorizzata anche per una durata superiore 30 giorni – non prorogabili, se l'istanza è stata invece presentata quando erano già stati depositati la proposta ed il piano.

Il debitore ed il Tribunale sono dunque posti nella condizione di poter apprezzare l'utilità o meno della prosecuzione del contratto dopo che sono stati depositati la proposta ed il piano.

L’art. 97 del Codice precisa inoltre che lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.

Il contraente in bonis ha peraltro diritto a ricevere un indennizzo equivalente al risarcimento del danno da inadempimento.

In caso di mancato accordo tra le parti, la quantificazione è rimessa al Giudice ordinariamente competente che provvede alla liquidazione dell’indennizzo in misura equivalente al danno per il recesso anticipato

L'indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato e prima della notificazione del provvedimento autorizzativo.

L’art. 97 del Codice detta poi alcune disposizioni specifiche per quanto concerne la disciplina dello scioglimento del contratto di locazione finanziaria, in linea di continuità con quanto già previsto dall’art. 169 bis L.F.

Il concedente ha, in questo caso, diritto alla restituzione del bene, ma è tenuto a versare una somma al debitore pari all'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare di eventuali canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto rispetto al credito residuo in linea capitale.

La somma versata al debitore viene acquisita dalla procedura ed il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito – che viene soddisfatto come anteriore al concordato - determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.

 
Come era previsto nella legge fallimentare, è esclusa l'applicazione delle disposizioni sui contratti pendenti con riferimento alle seguenti fattispecie contrattuali:

- contratti di lavoro subordinato;

- contratti preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'art 2645 bis c.c. aventi ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente, così come previsto dall'art. 173 comma 3 del Codice;

- contratti di finanziamento destinati ad uno specifico affare ex art. 176 del Codice;

- contratti di locazione di immobili ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice;

 

8.3. Prededuzione nel concordato preventivo

L’art. 98 del Codice prescrive una regola generale per quanto concerne la prededuzione nel concordato preventivo.

La norma prevede infatti che i crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla loro naturale scadenza fissata dalla legge o dal contratto.

 

8.4. Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo

L’art. 99 del Codice disciplina le regole sui finanziamenti che il debitore può richiedere di contrarre nella fase intercorrente tra la domanda di accesso alla procedura di concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti e l’omologazione.

Con la domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo, il debitore può infatti domandare di essere autorizzato a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all'apertura e allo svolgimento di queste procedure.

È necessario che la richiesta di autorizzazione debba essere funzionale al miglior soddisfazione dei creditori ed essa può avere anche ad oggetto il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo.

 
L’istanza va presentata al Tribunale con ricorso con cui il debitore deve in particolare specificare:

- la destinazione dei finanziamenti;

- i motivi per i quali non è nelle condizioni di reperire i finanziamenti in modo diverso;

- le ragioni per cui l'assenza dei finanziamenti determinerebbe un grave pregiudizio per l'attività aziendale o per il prosieguo della procedura;

 
Il ricorso è accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente contenente l’attestazione:

- della sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 99, comma 1, del Codice (presentazione di un piano di concordato o conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti, accordi di ristrutturazione agevolati, accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa);

- della funzionalità dei finanziamenti alla migliore soddisfazione dei creditori;

Così come già previsto dall’art. 182 quinques L.F., la relazione del professionista non è necessaria nei casi di urgenza, vale a dire quando il Tribunale ha ravvisato la necessità di provvedere tempestivamente, al fine di evitare la causazione di un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale.

 
Il Tribunale deve a questo punto:

- assumere sommarie informazioni e sentire il commissario giudiziale;

- sentire, ove ritenuto opportuno e senza formalità, i principali creditori;

- emettere la decisione in camera di consiglio con decreto motivato entro il termine di 10 giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.

Il Tribunale può altresì autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati.

 
L’art. 99 prevede infine che i finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione in caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, allorquando emerge congiuntamente che:

a) il ricorso o l'attestazione del professionista contengono dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione;

b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a;

 

8.5. Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi

L’art. 100 del Codice consente eccezionalmente al debitore di poter chiedere al Tribunale di essere autorizzato a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, così come già era previsto dall’art. 182 quinques L.F.


La richiesta può essere proposta con la domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale ed ad essa va allegatala relazione di un professionista indipendente, il quale deve attestare che le prestazioni di beni o servizi:

- sono essenziali alla prosecuzione dell’attività di impresa;

- sono funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori;

L’art. 100 del Codice precisa inoltre che l'attestazione del professionista non è necessaria nel caso di pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato rispetto alla soddisfazione dei creditori.

La disposizione rappresenta una eccezione al principio della par condicio creditorum ed essa appare giustificata dall’opportunità di consentire al debitore di indurre i fornitori strategici di beni o servizi indispensabili per la gestione dell’impresa ad aderire alla richiesta di ulteriori forniture con la prospettiva di ottenere anche l’immediato e integrale pagamento di quelle pregresse.

L’art. 100 del Codice, innovativamente rispetto alla disciplina contenuta nella legge fallimentare, attribuisce al Tribunale la possibilità di autorizzare il pagamento della retribuzione dovuta ai lavoratori addetti all'attività in continuazione per quanto concerne la mensilità antecedente il deposito del ricorso da parte del debitore.

Il legislatore ha infatti ritenuto irragionevole imporre ai lavoratori un sacrificio maggiore rispetto a quello chiesto ai fornitori di beni e servizi.

È infatti opportuno considerare che i lavoratori sono titolari di crediti assistiti da privilegio, donde il pagamento della retribuzione rappresenta una mera anticipazione di quanto sarebbe loro oggetto di corresponsione, poiché i crediti retributivi sono comunque destinati ad essere soddisfatti con un ampio grado di probabilità.

Con riferimento al concordato in continuità, un’ulteriore regola innovativa è sicuramente rappresentata dal fatto che l’art. 100 del Codice trova applicazione anche per il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa.


È tuttavia alternativamente necessario che:

- il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni, alla data della presentazione della domanda di concordato;

- il Tribunale abbia autorizzato il debitore al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduti alla data della presentazione della domanda di concordato;

 
Il professionista indipendente deve, in questo caso, attestare che:

- il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato;

- il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori;

Il legislatore ha perciò voluto evitare che il debitore sia posto nella condizione di contrarre un nuovo debito, anche a condizioni più gravose, con conseguente possibile danno per i creditori, al fine di soddisfare una debenza per la restituzione di un prestito.

 

8.6. Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo

L’art. 101 riconosce la prededucibilità ai crediti derivanti da finanziamenti effettuati:

- in esecuzione di un concordato preventivo;

- in esecuzione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati così come previsti nel piano;

Se il debitore è successivamente ammesso alla procedura di liquidazione giudiziale, la prededucibilità dei finanziamenti è esclusa quando il piano di concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione dei debiti risulta, sulla base di una valutazione ex ante, basato su dati falsi sull’omissione di informazioni rilevanti ovvero il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori.

È posto a carico del curatore l’onere di provare la conoscenza delle circostanze sopra richiamate da parte dei soggetti che hanno erogato i finanziamenti.

 

8.7. Finanziamenti prededucibili dei soci

L’art. 102 del Codice prevede una parziale deroga rispetto a quanto previsto dall’art. 2467 c.c. con riferimento alla prededucibilità del finanziamento soci.


L’art. 2467 c.c. obbliga infatti la restituzione del rimborso dei finanziamenti concessi dai soci in un momento in cui, tenuto conto del tipo di attività esercitata dall’impresa, è emerso:

- un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto;

- una situazione finanziaria in relazione alla quale sarebbe stato ragionevole disporre l’esecuzione di un conferimento;

L’art. 102 del Codice, in continuità con quanto prescritto dall’art. 182 quater L.F. ammette il beneficio della prededuzione ai finanziamenti erogati dai soci ivi comprese le garanzie e controgaranzie.

È previsto che la prededuzione sia accordata fino all’80% dell’ammontare del finanziamenti, ciò al fine di favorire l’apporto di nuova finanza finalizzata alla ristrutturazione.

Il residuo 20% è consequenzialmente soggetto alla disciplina ordinaria e quindi postergato al soddisfacimento degli altri creditori.

È altresì possibile che la prededuzione sia operante per il 100% dei finanziamenti quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Con quest’ultima disposizione il legislatore intende dunque incentivare l'ingresso nella compagine sociale di investitori interessati a sostenere il processo di risanamento dell’impresa.

 

9. Funzioni del commissario giudiziale

Il commissario giudiziale svolge un ruolo fondamentale per quanto concerne la fase di voto e di omologazione del concordato preventivo.

Il commissario giudiziale non solo ha il compito di verificare l'elenco dei creditori e dei debitori alla luce di quanto emerge dalle scritture contabili, ma anche di apportare le necessarie rettifiche in base alle informazioni acquisite.

 
Il commissario giudiziale deve poi comunicare ai creditori un avviso contenente:

- la data iniziale e finale della votazione;

- la proposta del debitore;

- il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo;

- il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

- l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ed a comunicarne le eventuali, successive, variazioni.

 
L’avviso va dunque comunicato ai creditori:

- a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale;

- a mezzo lettera raccomandata, in tutti gli altri casi, presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore.

 
Le comunicazioni si eseguono invece esclusivamente mediante deposito in cancelleria quando:

- il creditore non ha comunicato l'indirizzo di posta elettronica certificata nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell’avviso;

- il messaggio di posta elettronica contenente l’avviso non è stato consegnato alla casella del destinatario per cause a lui imputabili;

Se la comunicazione dell’avviso è particolarmente difficile a causa del numero rilevante di creditori o della difficoltà di identificarli tutti, il Tribunale può autorizzare la notifica mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

Se tra i creditori sono presenti obbligazionisti, il termine per la votazione deve essere raddoppiato.

La data iniziale e finale stabilita per il voto è in questo caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti nelle forme ordinarie.

L’art. 105 del Codice disciplina poi le ulteriori attività che il commissario giudiziale deve porre in essere ai fini dell’esercizio del voto.

 
Il commissario giudiziale deve infatti:

- redigere l'inventario del patrimonio del debitore;

- redigere una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trova in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori.

Nella relazione il commissario giudiziale deve altresì illustrare le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate da azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.

È difatti necessario permettere ai creditori di poter compiere una valutazione consapevole e informata della convenienza del concordato.

La relazione va depositata in cancelleria almeno 45 giorni prima della data iniziale fissata per il voto dei creditori.

Nel caso in cui sono state depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale è tenuto a depositare una relazione integrativa che va comunicata ai creditori almeno 15 giorni prima rispetto alla data inziale fissata per il voto.

La relazione integrativa deve dare conto della comparazione tra le proposte concorrenti.

È bene precisare che le proposte di concordato possono essere modificate fino a 20 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.

Il commissario giudiziale deve presentare una ulteriore analoga relazione integrativa quando emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto.

La relazione integrativa deve essere comunicata ai creditori almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.

 

10. Voto nel concordato preventivo

La disciplina dello svolgimento delle operazioni di voto prevista dall’art. 107 del Codice è innovativa rispetto a quanto regolato nella legge fallimentare

È stata infatti eliminata l’adunanza dei creditori che è stata sostituita dall’espressione del voto per via telematica.

 
La votazione ha ad oggetto le proposte presentate:

- dal debitore;

- dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito.

È affidato al Giudice delegato il compito di regolare con proprio decreto l'ordine e l'orario delle votazioni.

In ragione del fatto che è possibile modificare le proposte di concordato fino a 20 giorni prima del termine stabilito per il voto, l’art. 107 del Codice prevede che il commissario giudiziale deve illustrare la propria relazione e le proposte definitive del debitore e dei creditori, laddove eventualmente presentate, almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione.

 
La relazione del commissario giudiziale va pertanto:

- comunicata ai creditori, al debitore e tutti gli altri interessati;

- depositata nella cancelleria del Giudice delegato;

Il commissario giudiziale deve inoltre allegare alla relazione anche l’elenco dei creditori legittimati al voto con l’indicazione dell’ammontare per cui sono ammessi alla votazione.

Il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, nonché i creditori possono difatti formulare osservazioni e contestazioni almeno 15 giorni prima della data della votazione.

Le note contenenti le osservazioni e le contestazioni vanno comunicate al commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata.


I creditori possono infatti:

- esporre le ragioni per le quali non ritengono ammissibili o convenienti le proposte di concordato;

- sollevare contestazioni sui crediti concorrenti;

 
Il debitore ha invece:

- la facoltà di replicare e contestare i crediti;

- il dovere di fornire al Giudice gli opportuni chiarimenti;

- la possibilità di esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti;

 
Il commissario giudiziale, a questo punto:

- deve comunicare ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati le osservazioni e contestazioni pervenute ed informare il Giudice delegato.

- depositare la propria relazione definitiva;

- comunicare la relazione definitiva ai creditori, al debitore ed agli altri interessati 5 giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione;

I provvedimenti del Giudice delegato sono comunicati al debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati.

Il voto va espresso, come già evidenziato, con modalità telematiche vale a dire a mezzo posta elettronica certificata da trasmettersi al commissario giudiziale.

È dunque necessario che il voto favorevole venga manifestato in modo espresso, donde il proponente non può avvantaggiarsi dell’eventuale inerzia dei creditori.

 

10.1. Ammissione provvisoria dei crediti contestati

Con riferimento all’ammissione provvisoria dei crediti contestati, l’art. 108 del Codice ricalca quanto previsto dall’art. 179 L.F.

Il Giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, essendo riservata al Giudice ordinario la competenza a decidere sul riparto.

L’ammissione provvisoria dei crediti non può difatti pregiudicare la pronuncia definitiva sulla sussistenza dei crediti stessi.

I creditori estromessi possono pertanto proporre opposizione contro l’esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.

Il Giudice delegato provvede nello stesso modo anche in caso di rinuncia al privilegio

 

10.2. Maggioranza per l'approvazione del concordato

L’art. 109 del Codice stabilisce, come regola generale, che il concordato preventivo è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

La norma contempla alcune eccezioni rispetto alla regola generale della maggioranza.

Presenza di un unico creditore titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Nel caso in cui un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato preventivo è approvato quando è stata raggiunta:

- la maggioranza dei crediti ammessi al voto;

- la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto;


Presenza di diverse classi di creditori

Un ulteriore caso particolare si verifica quando sono previste differenti classi di creditori

Il concordato è approvato, in questo caso, se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi.

 
Formulazione di più proposte concorrenti

La disposizione prevede poi una procedura particolare nel caso in cui siano ammesse al voto più proposte concorrenti.

Si considera in tal caso approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto.

La norma specifica tuttavia che:

- prevale la proposta del debitore nel caso di parità;

- prevale la proposta presentata per prima, in caso di parità fra proposte di creditori;

 
Se tuttavia non viene approvata alcuna delle proposte concorrenti, il Giudice delegato:

- deve rimettere al voto votazione la proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto.

- fissare il termine per la comunicazione ai creditori;

- fissare il termine a partire dal quale i creditori nei 20 giorni successivi possono far pervenire il voto a mezzo posta elettronica certificata;

 
Creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per i quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non hanno diritto al voto, se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione.

Ed in caso di rinuncia essi sono equiparati ai creditori chirografari per la parte del credito non coperta dalla garanzia con la precisazione che la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

 
Creditori muniti di diritto di prelazione per i quali la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale

La norma precisa che i creditori muniti di diritto di prelazione sono equiparati ai creditori chirografari per la parte residua del credito.

 
Cosi come previsto anche dalla legge fallimentare, l’art. 109 del Codice fornisce anche un elenco dei soggetti che non possono esercitare il diritto di voto e non possono quindi essere conteggiati ai fini del computo delle maggioranze, vale a dire:

- il coniuge o il convivente di fatto del debitore;

- la parte dell'unione civile con il debitore;

- i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado;

- la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo nonché i cessionari o gli aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato;

Di particolare rilievo è la disposizione che prevede l’esclusione dal voto e dal computo delle maggioranze dei creditori in conflitto d'interessi, il cui accertamento è rimesso al Giudice delegato prima ed al Tribunale in sede di omologazione.

La norma prevede da ultimo che il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, c.c., possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.

 

10.3. Adesioni alla proposta di concordato

Il commissario giudiziale deve infine redigere una apposita relazione – da depositarsi in cancelleria il giorno successivo alla chiusura del voto - in cui deve inserire:

- l’indicazione dei voti favorevoli e contrari espressi dai creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti;

- l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti.

Il commissario giudiziale deve allegare, su supporto informatico, la documentazione relativa all’espressione dei voti.

In continuità con la quanto previsto dall’art. 179 L.F., il commissario giudiziale può accertare il fatto che dopo l’approvazione del piano sono venute a mutare le condizioni di fattibilità.

Il commissario giudiziale deve in questo caso informare i creditori di questo mutamento delle condizioni, al fine di consentire loro di costituirsi nel giudizio di omologazione fino all’udienza di comparizione delle parti ex art. 48 comma 1, in modo che possano modificare la loro espressione di voto.

 

10.4. Mancata approvazione del concordato

L’art. 111 del Codice disciplina gli adempimenti da eseguire nel caso di mancata approvazione del concordato.

Se non vengono raggiunte le maggioranze richieste per l’approvazione del concordato, il Giudice delegato deve difatti darne immediatamente avviso al Tribunale che, in presenza della relativa istanza e verificata la ricorrenza dei presupposti, dispone con sentenza all’apertura della liquidazione giudiziale, così come previsto dall’articolo 49, comma 1, del Codice.

 

11. Omologazione del concordato

Per quanto concerne la disciplina della fase di omologazione del concordato, l’art. 112 e seguenti del Codice regolano solamente alcuni aspetti della procedura.

È infatti necessario fare riferimento alle disposizioni che regolano il procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza ed in particolare a quanto disposto dall'art. 48 del Codice.


Omologazione del concordato

Nel caso di approvazione del concordato da parte dei creditori, il Tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale.

Il provvedimento va iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

I creditori dissenzienti e qualsiasi altro interessato possono proporre opposizione con memoria depositata nel termine perentorio di almeno 10 giorni prima dell'udienza.

I creditori possono pertanto formulare contestazioni circa la convenienza della proposta di concordato.

Il commissario giudiziale deve a sua volta depositare il proprio motivato parere almeno 5 giorni prima dell'udienza.

Il debitore può invece depositare memorie fino a due giorni prima dell'udienza.


Preso atto dei rilievi formulati dal commissario giudiziale, il Tribunale deve verificare:

- la regolarità della procedura;

- l'esito della votazione;

- l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano.

Il Tribunale, esaurita questa fase di verifica e previa assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari, provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato.

È opportuno evidenziare che il Tribunale può decidere di omologare il concordato, nonostante il dissenso dei creditori, qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

L’omologazione può essere accordata anche in presenza di contestazioni provenienti da un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero da un numero di creditori dissenzienti che rappresentano il 20% dei crediti ammessi al voto.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili debbono essere depositate nei modi stabiliti dal Tribunale che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.



La sentenza di omologazione del concordato va dunque notificata ed iscritta nel registro delle imprese.

Essa produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 133, comma 1, del Codice di procedura civile.

Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono invece dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

La procedura di concordato preventivo si chiude pertanto con la sentenza di omologazione così come previsto dall’art. 48 del Codice.

Secondo quanto prescritto dall'art. 54 del Codice, il Tribunale, su istanza di parte, può peraltro emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che omologa il concordato preventivo.


Diniego dell’omologazione del concordato

È tuttavia possibile che il Tribunale decida di non omologare il concordato ed in questo caso viene dichiarata con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale.

Secondo quanto previsto dall'art. 51 del Codice, è tuttavia possibile presentare reclamo contro la sentenza del Tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o l'apertura della liquidazione giudiziale.

Il reclamo deve essere proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della Corte di appello nel termine di 30 giorni decorrenti, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese.

La Corte di appello può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, non solo sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, l'attuazione del piano o dei pagamenti, così come previsto dall'art. 52 del Codice, ma deve altresì in caso di accoglimento della istanza di sospensione, disporre le opportune tutele per i creditori e per la continuità aziendale.

Esaurita la trattazione, la Corte di Appello provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di 30 giorni.

La sentenza va notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'art. 45 del Codice.

Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di 30 giorni decorrenti dalla notificazione.

 
Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza.

In caso di revoca dell'omologazione del concordato, la Corte d'appello, previa verifica della sussistenza dei presupposti, dichiara aperta la liquidazione giudiziale.

La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale è notificata alle parti a cura della cancelleria della Corte d'appello e comunicata al Tribunale, nonché iscritta al registro delle imprese.

Restano tuttavia salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca.

 

11.1. Cessioni dei beni

Nel caso di concordato con cessione di beni, con la sentenza di omologazione, il Tribunale deve:

- nominare uno o più liquidatori giudiziali;

- nominare un comitato composta da 3 o 5 creditori per assistere alla liquidazione;

- determinare le modalità della liquidazione;

- disporre che il liquidatore giudiziale effettui la pubblicità prevista dall'art. 490, comma 1, c.p.c.;

- fissare il termine entro deve essere eseguita la pubblicità ex art. 490 , comma 1, c.p.c.

 
Per quanto concerne la figura del liquidatore giudiziale, l’art. 114 del Codice rinvia alle seguenti disposizioni, per quanto compatibili:

- art. 126 (Accettazione della nomina del curatore);

- art. 134 (Revoca del curatore);

- art. 136 (Responsabilità del curatore);

- art. 137 (Compenso del curatore);

- art. 231 (Rendiconto del curatore);

- art. 358. (Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure)

- art. 35, comma 4 bis, art. 35.1, art. 35.2 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia).

 
Per quanto concerne invece le vendite, le cessioni ed i trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato preventivo od in esecuzione di quest’ultimo, l’art. 114 del Codice prevede che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni sulle vendite per la liquidazione giudiziale.

Il Giudice è investito della funzione di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.

 
Il liquidatore giudiziale deve inoltre:

- comunicare con periodicità semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione;

- dare notizia dell’andamento della liquidazione anche al pubblico ministero ed ai creditori;

- deve depositare in cancelleria copia dell’informativa sull’andamento della liquidazione.

 

11.2. Legittimazione del liquidatore per le azioni restitutorie e recuperatorie, nonché per l'azione di responsabilità

L’art. 115 del Codice risolve la questione relativa all’individuazione del soggetto legittimato all’esercizio, successivamente all’omologazione, delle azioni restitutorie, recuperatorie e dell’azione sociale di responsabilità.

La legittimazione è stata riconosciuta al liquidatore giudiziale sia che le azioni debbano essere iniziate in corso di procedura sia nel caso in cui siano già pendenti.

 
Il liquidatore giudiziale è legittimato pertanto ad esercitare o proseguire le seguenti azioni giudiziali:

- le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore;

- le azioni di recupero dei crediti;

- l'azione sociale di responsabilità.

È dunque affidato al liquidatore il compito di realizzare, nell’interesse dei creditori, tutte le poste attive comprese nel patrimonio del debitore.

Per quanto concerne più specificatamente l’azione sociale di responsabilità, l’art. 115 del Codice precisa inoltre che ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano devono ritenersi inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.

Resta tuttavia fermo il fatto che l’azione di responsabilità prevista dall’art. 2394 c.c. per la s.p.a. e dall’art. 24776 comma 5 bis c.c. nelle s.r.l. rimane comunque esperibile o proseguibile da parte di ciascun creditore sociale.

 

11.3. Trasformazione, fusione o scissione

È stata altresì risolta la questione riguardante i rimedi concessi ai creditori avverso nel caso in il piano di concordato preveda l’esecuzione di operazioni di trasformazione, fusione o scissione da effettuarsi durante la procedura o dopo l’omologazione.

I creditori possono contestare la validità di questa tipologia di operazioni attraverso l’esperimento dell’opposizione all’omologazione.

Con il provvedimento di fissazione dell'udienza di omologazione ex art. 48 del Codice, il Tribunale deve disporre che il piano venga pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione (è infatti necessario che venga garantita adeguata pubblicità al piano concordatario venga garantita adeguata pubblicità).

La norma precisa inoltre che tra la data della pubblicazione e l'udienza devono intercorrere almeno 30 giorni.

Nel caso di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti delle operazioni trasformazione, fusione o scissione sono irreversibili, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi ai sensi dell’art. 2500-bis, comma 2, c.c., art. 2504-quater, comma 2, c.c. ed art. 2506-ter, comma 5, c.c.

 

11.4. Effetti del concordato per i creditori

Per quanto concerne gli effetti del concordato per i creditori, l’art. 117 del Codice riproduce sostanzialmente quanto prescritto nell’art. 184 L.F.

La disposizione ribadisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso alla procedura.

I creditori anteriori conservano tuttavia i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

L’art. 117 del Codice precisa infine che il concordato della società ha efficacia, salvo patto contrario, nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

 

11.5. Esecuzione del concordato

L’art. 118 disciplina la fase di esecuzione del concordato risolvendo alcune questioni circa gli strumenti di controllo e di intervento esperibili da parte del Tribunale.

 
Durante questa fase il commissario giudiziale ha in particolare il compito di:

- sorvegliare l’adempimento del concordato secondo le modalità fissate nella sentenza di omologazione;

- riferire al Giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio per i creditori;

Il debitore deve, per contro, compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.

Il commissario giudiziale deve in definitiva vigilare sulla condotta tenuta dal debitore ed egli è tenuto ad avvisare, senza indugio, il Tribunale quando accerta che lo stesso non sta provvedendo o sta ritardando il compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta.

Il Tribunale, a questo punto, deve sentire il debitore e può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere al compimento degli atti necessari.

La sussistenza di eventuali ritardi od omissioni del debitore può essere denunziata anche dal soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori.

 
Deve in questo caso essere presentato un ricorso da notificarsi al debitore e al commissario giudiziale con il quale è possibile richiedere al Tribunale di:

- attribuire al commissario i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti;

- revocare l’organo amministrativo, ove si tratti, di una società, nominando all’uopo un amministratore giudiziario (sono in ogni caso fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza).

Il Tribunale provvede in camera di consiglio e deve sentire il debitore ed il commissario giudiziale.

 
Nel caso in cui venga nominato un amministratore giudiziario, il Tribunale deve:

- stabilire la durata dell'incarico;

- conferire all’amministratore giudiziario il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta di concordato omologata;

- conferire all’amministratore giudiziario in potere di convocare l'assemblea ed esercitare il diritto di voto per le azioni o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza nel caso in cui la proposta di concordato prevede un aumento del capitale sociale della società debitrice o altre deliberazioni di competenza dell'assemblea dei soci.

I compiti dell’amministratore giudiziario possono essere attributi anche al liquidatore giudiziale nel caso in cui sia stato nominato.

Il commissario deve inoltre chiede al Tribunale di emettere il decreto di cancellazione delle formalità iscritte, delegando ove opportuno al notaio rogante l'atto di trasferimento nel caso di concordato con di trasferimento di beni,

L'acquirente o cessionario dell'azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato in deroga a quanto previsto dall’art. 2560 c.c.

 

12. Risoluzione del concordato

L’art. 119 del Codice regola la risoluzione del concordato e contiene una rilevante novità dal momento che la legittimazione ad agire è riservata non soltanto ai creditori, ma anche al commissario giudiziale ove un creditore gliene abbia fatto richiesta

L’attribuzione anche al commissario giudiziale della legittimazione a proporre l’azione di risoluzione del concordato è finalizzata ad evitare che vi siano procedure concordatarie che si prolungano per anni ineseguite, allorquando i creditori non intendono assumersi l’onere di chiederne giudizialmente la risoluzione

Il procedimento per la risoluzione del concordato è regolato ai sensi dell’art. 40 ed art. 41 del Codice ed è chiamato a partecipare l'eventuale garante.

La domanda di risoluzione va dunque formulata con ricorso da presentarsi entro 1 anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.

Per proporre il ricorso è tuttavia necessario che l’inadempimento non abbia scarsa importanza.

Non è invece possibile richiedere la risoluzione per inadempimento a norma dell’art. 119 del Codice quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

 

13. Annullamento del concordato

Per quando riguarda invece la domanda di annullamento del concordato, l’art. 120 del Codice in linea di continuità con la legge fallimentare prevede che l’istanza può essere presentata dal commissario giudiziale o da qualunque creditore in contraddittorio con il debitore.


L’annullamento del concordato può inoltre essere richiesto quando è stato accertato che:

- è stato dolosamente esagerato il passivo;

- è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo.

La domanda di annullamento va proposta con ricorso che deve essere presentato:

- entro il termine di 6 mesi dalla scoperta del dolo;

- ed, in ogni caso, entro e non oltre il termine di 2 anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato;

Il procedimento per l’annullamento del concordato è anche in questo caso regolato secondo le disposizioni sul procedimento unitario ai sensi dell’art. 40 ed art. 41 del Codice.

L’art. 120 del Codice precisa infine che non è ammessa altra azione di nullità.

 

14. Entrata in vigore

Le disposizioni che disciplinano il concordato preventivo entreranno in vigore decorsi 18 mesi dalla pubblicazione del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (fatte salve alcune specifiche disposizioni), così come meglio precisato dall'art. 389 del D.lgs. n. 14/2019.

L'entrata in vigore della riforma nel suo complesso è dunque prevista per il 14 agosto 2020.

Per quanto concerne la fase transitoria, il legislatore ha previsto che sia le proposte per l'apertura del concordato preventivo depositate prima dell'entrata sia quelle pendenti debbano essere definite secondo la procedura prescritta dalla legge fallimentare.

È opportuno precisare che, nel frattempo, è stata emanata la Legge 8 marzo 2019 n. 20 (Gazz. Uff. 20 marzo 2019, n. 67) in forza della quale è stata assegnata al Governo una nuova delega per la promulgazione di disposizioni integrative e correttive della riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Secondo quanto prescritto dall'art. 1 della Legge 8 marzo 2019 n. 20 potranno pertanto essere adottate disposizioni integrative e correttive del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza da emanarsi entro il termine di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi attuativi della delega ex Legge 19 ottore 2017 n. 155.

Le disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 14/2019 potranno indi essere adottate entro il 14 agosto 2022.

(L’articolo è stato pubblicato sul sito Altalex – Altalexpedia, nella sezione crisi d’impresa il 16.04.2019)