Indagini personali coniugali e familiari Rassegna stampa

Mezzi illeciti a fini educativi: violenza privata o abuso?


In questo periodo si sente sempre parlare con maggior frequenza dei casi di abuso di mezzi di correzione.
Comportamenti degli insegnanti, quali i duri rimproveri e le punizioni fisiche, che in passato erano considerati accettabili in funzione dell’educazione dei bambini, oggi, grazie anche al maggiore interesse verso lo sviluppo psico-emotivo nell’età infantile, suscitano reazioni di sgomento e orrore nell’opinione pubblica, nonché l’intervento dell’Autorità Giudiziaria.

Mezzi illeciti a fini educativi: violenza privata o abuso?


Con la sentenza n° 47299 del 13.10.2017 la Sesta Sezione della Suprema Corte, sul solco delle precedenti pronunce, contribuisce a delineare il discrimine tra le due ipotesi di reato quando gli episodi di violenza avvengono ad opera dell’insegnante in danno degli studenti.


In particolare la Corte si sofferma su due differenti profili: quali siano i confini dei mezzi di correzione e se l’intento educativo abbia rilevanza nella valutazione del reato.

Per quanto attiene al primo dei due profili menzionati, posto che già con il R.D. n°1297/1928 veniva espressamente vietato l’uso di sanzioni corporali, ad avviso dei Giudici l’ambito dello jus corrigendi comprende quelle reazioni dell’insegnante che siano oggettivamente connotate da “finalità educative astrattamente accettabili” e attuate con metodi che facciano comprendere le ragioni del rimprovero.

Di conseguenza si avrà abuso quando la reazione, seppur sorretta dai citati presupposti, appaia motivata ma sproporzionata rispetto al comportamento da correggere dell’alunno, mentre si parlerà di maltrattamenti in caso di comportamenti violenti o mortificanti non sorretti da alcun messaggio educativo.

Quanto all’intento dell’insegnante e alla convinzione di agire nell’esclusivo interesse del minore, la Corte di Cassazione ritiene che se i comportamenti sono oggettivamente esclusi dall’ambito dei mezzi di correzione come appena precisato, non ha alcuna rilevanza che il soggetto ritenga di perseguire una finalità educativa in quanto il rapporto tra mezzo utilizzato e scopo dell’azione deve essere valutato oggettivamente, con esclusivo riferimento al contesto e al rapporto cui si fa riferimento.