Indagini di corporate governance Molise
Le investigazioni nell’ambito della corporate governance sono nate per costituire un presidio teso a tutelare strategie e politiche aziendali di interesse comune.

Sono state “ritagliate” con particolare attenzione a categorie di soggetti predeterminati che, con il rispettivo ruolo, hanno una funzione essenziale per la vita dell’impresa.
Ed ecco, quindi, servizi disegnati a salvaguardia degli stakeholders, dei soci e dei loro soggetti di riferimento all’interno dell’organizzazione, a garanzia del consiglio di amministrazione e del board dirigenziale o del suo management.
Lo scopo di tale tipologia di investigazioni, è quella di dotare le singole funzioni dell'organizzazione, di una serie di "strumenti" a carattere settoriale, in grado di prevenire, o mitigare, rischi operativi che potrebbero trasformarsi in criticità per l’azienda.
Indagini cioè, "ritagliate" sull'esigenza di ogni specifico comparto: amministrativo, finanziario, commerciale, rapporti esterni e interni, logistico, HR, acquisti, nonché sicurezza, etc.
Per esempio, è opportuno censire ogni singolo esponente aziendale, in modo da mappare le aree di potenziale conflitto di interessi, o le opacità legate a ruoli, eventualmente, o contemporaneamente, rivestiti con soggetti terzi, aventi relazione con l’azienda.
L’antico adagio, “dimmi con chi vai e ti dirò chi sei” vale soprattutto quando si tratta di scegliere i compagni di viaggio con cui intraprendere la conquista di nuovi mercati, o la definizione di nuove partnerships.
Una volta individuato e condiviso il profilo del rischio atteso, o le aspettative che si intendono soddisfare, risulta necessario ottenere una reciproca, piena contezza delle qualità professionali ed umane di tutti i componenti della squadra, od in questo caso, dell'organizzazione.

Gli obbiettivi contro i quali ogni sistema di corporate governance si confronta, sono anche le attività di presidio e prevenzione, poste in essere per “parare” tutte le patologie che potrebbero sorgere all’interno di organizzazioni aziendali complesse.
Infatti, tale aspetto è legislativamente normato per tutta una serie di figure apicali.
Per esempio, la legge vuole che per l’accesso a cariche sociali in banche, assicurazioni e, in genere, soggetti vigilati, sussistano e permangono stringenti requisiti di professionalità e onorabilità.

Identico ruolo viene svolto dalla messa a punto di criteri di “compliance”, che, con la corretta applicazione, presiedono un funzionamento "virtuoso" dell’organizzazione aziendale.
In campo economico ed organizzativo, si parla di compliance normativa intendendosi l’ortodossia rispetto a normative, regole e standard.
Che devono tener conto di tutte le specifiche disposizioni statuite dal legislatore, o impartite da autorità di settore, nonché da regolamentazioni interne che la società stessa pone a presidio del proprio agire.
La funzione di compliance è obbligatoriamente istituita, in forza di disposizioni di legge, per banche, società, organizzazioni che offrono servizi di investimento ed assicurazioni.
L’aggancio normativo è dato da particolari provvedimenti, e precisamente:
- per Banca D’Italia, con “disposizioni di vigilanza - la funzione di conformità (compliance)” del 12 luglio 2007;
- per CONSOB, con il “regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio” del 29 ottobre 2007;
- per ISVAP, con il “regolamento n. 20 recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance” del 26 marzo 2008. Tali normative sono state varate per rispettare i principi guida fissati dal Comitato di Basilea del 2005.
Va sottolineato come molte aziende, soprattutto partecipate di gruppi multinazionali quotati, pur non essendo normativamente obbligate, hanno istituito una funzione di compliance interna.
Le stesse, intendono prevenire il rischio di non conformità dell’attività aziendale a qualsivoglia dettato legislativo, nonché a generare, mantenere ed approfondire, il rapporto fiduciario con tutti i coprotagonisti dell’operatività d’impresa, dagli stakeholders, degli esponenti apicali, sino a giungere alla clientela.

Le agenzie di investigazioni infatti, vengono volta a volta incaricate per prevenire, o contrastare, comportamenti illeciti quali l’infedeltà di soci, obbligazionisti, amministratori, procuratori, liquidatori e sindaci.
Oppure, per prevenire frodi o ammanchi contabili, o per verificare la piena affidabilità umana, aziendale, professionale, patrimoniale, in una parola, etica, di tutte le figure apicali e dell’impresa.
La prevenzione comprende anche l’attività tesa a snidare il comportamento di chi, non avendone titolo ed anzi, spesso, essendo estraneo all’organizzazione aziendale stessa, dispiega un’influenza così pervicace da diventare quasi il “padrone occulto” della relativa funzione.
Resta da citare l’importanza di prevenire e reprimere ogni rischio di attività di insider trading.
Del reato, cioè, delineato dall’articolo 184 del TUF (DLGS del 24 febbraio 1998, n. 58, così come aggiornato con le modifiche apportate con il DLGS del 10 maggio 2019, n. 49) che, rubrica ogni “abuso di informazioni privilegiate”.
Tale condotta punisce con la reclusione fino a 6 anni e la multa fino a 3 milioni di euro “chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
- acquista, vende o compie altre azioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime.
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio o di un sondaggio di mercato, effettuato ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014.
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di talune delle operazioni indicate al primo punto.
Va, inoltre, menzionato l’articolo 185 dello stesso TUF che, sotto la rubrica “manipolazione del mercato”, punisce:
“chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 20.000 a 5 milioni di euro”.
Tali articoli di legge ed i conseguenti reati ivi descritti subiscono notevoli incrementi di pena in presenza di circostanziate aggravanti.
È di rilievo, per la funzione di compliance e, in genere, per gli organi di governo e di controllo della società, poter contare su approfondite indagini investigative, atte a scongiurare o, immediatamente denunciare, comportamenti eventualmente ravvisabili in siffatte direzioni, soprattutto se il lavoro investigativo è in grado di individuarne gli autori.

La società odierna, sempre più interconnessa e rapida nello scambio di dati, nella circolazione di notizie e divulgazione di informazioni, consente, più che in passato, di poter fruire di risorse quantitativamente infinite ma qualitativamente scarse.
Nella stessa direzione si collocano la riduzione della privacy e "confuse" condizioni di analisi di abnormi quantità di dati che, generano una serie di asimmetrie informative, per le quali, solo un "decriptato" o "privilegiato" accesso di lettura, si dimostra un vantaggio strategico per qualunque organizzazione complessa.