Tali indagini possono inoltre servire a validare i dati necessari per accedere agli strumenti giuridici contemplati dall’ordinamento ai fini della gestione delle situazioni di crisi, anche considerando che questo tipo di dinamiche spesso ingenerano reazioni a catena che coinvolgono l’intera filiera produttiva.
In ottica aziendalistica, la crisi si identifica come il venir meno delle condizioni di equilibrio economico e finanziario dell’impresa capaci di compromettere la prospettiva di continuità aziendale.
La nozione "crisi d’impresa" dal punto di vista giuridico, costituisce il presupposto per l’attivazione di composti negoziali necessari a scongiurare il fallimento.
La legislazione sul fallimento (Regio decreto 16 marzo 1942, nº 267) ha visto il susseguirsi di diverse riforme dal 2005, con l’introduzione della disciplina del concordato preventivo (art. 160 e seguenti), dell’accordo di ristrutturazione del debito (art. 182-bis) e della transazione fiscale e previdenziale (art. 182-ter), dell’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari (art. 182-septies) e del piano attestato di risanamento (art. 67, terzo comma, lettera d).
La rivisitazione strutturale della disciplina concorsuale è intervenuta secondo la moderna prospettiva, internazionale ed europea, in linea con il contenuto del Chapter 11 del Bankruptcy Code, della Raccomandazione della Commissione europea del 12 marzo 2014 e del Regolamento UE 2015/848.
La riforma si basa su tre principi:
1. ristrutturare e riorganizzare l’impresa nell’ottica della conservazione del valore, il “Going Concern Value”
2. ristrutturare l’impresa in crisi con tempestività nell’ottica di un maggior successo del risanamento e a maggior vantaggio dei creditori
3. dare all’imprenditore una seconda possibilità, la "fresh start", con un rapido accesso all’esdebitazione, il "discharge"
La prospettiva di successo è data dal tempestivo utilizzo di strumenti concorsuali, ai primi sintomi di crisi, da parte dell’azienda stessa.
Dal punto di vista giuridico non esiste tuttavia una definizione concreta del concetto di crisi.
Il 1º febbraio 2017, infatti, la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, che all’art. 2 c) delega il governo a "introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l’attuale nozione di insolvenza di cui all’articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".
La definizione del concetto aziendalistico
Definire il concetto di crisi dal punto di vista aziendalistico parte dal presupposto che la stessa può derivare da diversi fattori e, specialmente, è un punto di arrivo di svariate motivazioni, spesso direttamente connesse alla gestione aziendale che, appesantendosi, può sfociare in insolvenza.
La crisi d’impresa quindi è l’insieme di tutte le componenti e motivazioni che hanno preceduto la condizione di "insolvenza", facendo riferimento allo stato soggettivo di impotenza di chi, sovra indebitato, non è in grado di rifondere le proprie obbligazioni.
Più precisamente, il termine "insolvenza" ha due significati: indica l'incapacità di pagare se riferito al debitore e indica il sovraindebitamento se riferito al patrimonio.
Ma, detto ciò, il senso di insolvenza è particolarmente indefinito.
Fatte premesse, la dottrina economico-aziendale fa riferimento a "quel processo degenerativo che rende la gestione aziendale non più in grado di seguire condizioni di economicità a causa di fenomeni di squilibrio o di inefficienza, di origine interna o esterna, che determinano appunto la produzione di perdite di varia entità che, a loro volta, possono determinare l’insolvenza che costituisce più che la causa, l’effetto, la manifestazione ultima del dissesto".
Nel definire l’entità dell’evento va accertato che essa sia:
- attendibile e puntuale: che si possa identificare con una certa precisione e in un determinato momento, che stabilisca quindi l’entrata in crisi dell’azienda.
- riscontrabile e verificabile: che lo stato di crisi possa essere riconoscibile non solo dall’imprenditore (diretto interessato) ma anche da soggetti terzi.
Le indagini a presidio, o a ricerca, delle cause e motivazioni della crisi
Per la dottrina, le delineazioni delle cause ed il percorso di crisi compiuto dell’azienda seguono quattro stadi:
- Incubazione: si hanno segnali di decadenza e di squilibrio economico-finanziario
- Maturazione: si hanno perdite reddituali e diminuzione del valore del capitale economico
- Ripercussione sui flussi di cassa: conseguente perdita di fiducia nell'impresa
- Esplosione della crisi: si genera una situazione di insolvenza, cioè l’incapacità dell’impresa di adempiere alle proprie obbligazioni.
In questa fase si ledono gli interessi di tutti gli stakeholders.
Come si può notare la crisi aziendale ha sempre una curvatura degenerativa che, se individuata in tempo, consente maggiori possibilità di manovre correttive per essere affrontata.
Seppur le più frequenti siano legate ad insufficienze economiche-finanziarie dovute a diversi fattori, le cause di crisi non sono mai riconducibili unicamente ad una specifica motivazione, bensì ad un insieme di vari fattori interni, spesso direttamente connessi alle varie componenti aziendali quali la forza lavoro (dipendenti, collaboratori etc.), il management (dirigenti, figure amministrative e responsabili, etc.), l’azionariato (soci, azionisti, etc.), o esterni, quali competitor, partner commerciali, fornitori, etc.
L’evoluzione normativa ha cambiato progressivamente l’approccio verso il concetto di “crisi d’impresa”, ed oggi consente all’imprenditore di poter disporre di diversi strumenti posti a presidio o a tutela (facenti funzione di "alert"), per l’individuazione delle patologie per natura riconducibili alla crisi aziendale, nonché di essenziale utilità per affrontare tempestivi piani di risanamento e processi decisionali per la gestione delle criticità connesse.
Tra le operatività di indagine direttamente connesse alle diverse fattispecie, interne ed esterne, di criticità dell’impresa, segnaliamo:
- Indagini sul posizionamento di competitor come indagini di mercato, attività di market entry, etc.
- Investigazioni a mezzo di riscontri diretti, o dissimulati, per la verifica della qualità o del decadimento dei prodotti e servizi offerti dall’impresa
- Indagine a presidio di processi decisionali interni, spesso sovrapposti da conflitti di interesse
- Accertamenti sull’improprio utilizzo di dotazioni aziendali
- Investigazioni su crisi dimensionali, ossia sugli eccessi di potenzialità organizzative e di capacità produttiva, spesso strettamente collegati a fenomeni di nepotismo, clientelismo, etc.,
- Indagini per il controllo di dipendenti assenteisti, anche per fattispecie di false malattie, abusi di permessi sindacali, congedi parentali, permessi 104 a favore di familiari a carico, o peggio, su presunte concorrenze sleali o doppio lavoro, etc.
- Verifiche su ammanchi inventariali e fattispecie sottrattive in genere, quali, ammanchi contabili, falsificazione di note spese e rimborsi, etc.
- Indagini su sabotaggi, danneggiamenti intenzionali, o improprio utilizzo di beni e asset aziendali
- Indagini reputazionali su clienti, fornitori e partner commerciali, che spesso vedono il proliferare di accordi di reciproco interesse con reparti acquisti, o mal adeguate verifiche dei criteri di compliance se previsti
- Investigazioni in ordine a densità sindacale e reputazione di collettivi, RSU e RSA
- Verifiche sulla resilienza di sistemi di sicurezza informatica e fisica a mezzo dei differenti stress test e penetration test informatici o di ingegneria sociale operabili
Qualsiasi studio economico identifica la vita di ogni azienda in un ciclo che vede tre fasi principali: il successo, il declino e la crisi a cui deve necessariamente subentrare l’adattamento, per consentire alla realtà aziendale di riprendere il ciclo del successo.
Il focus delle investigazioni per la gestione delle crisi aziendali, pertanto, vede la sua essenza nell’individuazione e successiva analisi di tutti i fattori che hanno condotto l’impresa in tale situazione transitiva o di difficoltà economica.
Tale progettualità permette di predisporre una serie di check up alle varie patologie riscontrate o ipoteticamente riscontrabili, nonché di identificare eventuali profili responsabili di azioni illecite di vario genere.