La proprietà intellettuale, nel diritto, si riferisce all'apparato di principi giuridici che mirano a tutelare i frutti dell'inventiva e dell'ingegno umano.
Sulla base di questo principio, la legge assegna a creatori e inventori un monopolio nello sfruttamento delle loro creazioni e invenzioni, riservando anche gli strumenti legali necessari per tutelarsi da eventuali utilizzi impropri da parte di soggetti non autorizzati.
Questo genere di indagini normalmente è teso all'individuazione di tre reati fondamentali: la contraffazione del marchio, ex art. 473 cp, il commercio di prodotti con marchio contraffatto, ex art. 474 cp, e il commercio di prodotti con marchio mendace, ex art. 517 cp.
Ovviamente le investigazioni in tal senso prevedono il perseguimento non solo degli autori materiali di tali reati, ma di chiunque ponga in vendita o metta in circolazione questo genere di prodotti.
“Proprietà intellettuale” o “Proprietà industriale”?
Nella dottrina giuridica sono state avanzate alcune critiche al termine “proprietà intellettuale” poiché in alcune occasioni tende a sovrapporre inesattamente concetti contemporanei come ad esempio le opere di ingegno, le invenzioni, i marchi, etc., con nozioni relative alla proprietà in senso ampio del termine, cioè quella relativa a beni materiali, ereditata dal diritto romano.
Sarebbe quindi più opportuno, per quanto riguarda l’innovazione sotto il profilo tecnologico, etc., parlare di “proprietà industriale”.
La proprietà industriale, infatti, ha una propria tutela legale strettamente connessa al riconoscimento dell’invenzione creata e prodotta, garantita, previa l’accettazione, dalla registrazione del brevetto e del marchio, facendo riferimento alle caratteristiche proprie che la legge identifica quali “segni distintivi”, che oltre al marchio, comprendono anche la ditta, l’insegna e l’indicazione geografica.
Questa eventualità viene specificatamente richiesta alle invenzioni mentre, per quanto attiene le opere artistiche, la loro tutela deriva dal copyright che interessa tutte le opere letterarie e artistiche e comprende programmi televisivi, pubblicitarie, software, etc.
In Italia questo presidio viene garantito da un combinato normativo disciplinato dal “Codice della proprietà industriale” che incorpora tutte le norme attinenti al campo dei brevetti e dei marchi.
Resta escluso dalla codificazione la normativa sul diritto d'autore italiano, che risale al 1941, a cui seguono successive e numerose modifiche.
Dal punto di vista processuale invece, esiste un'assimilazione data da sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale.
La distinzione fra "proprietà industriale" e "proprietà intellettuale" è meno utilizzata invece all’estero, dove si tende a far rientrare brevetti, marchi o altre analoghe privative nell'ambito della "proprietà intellettuale".
L’innovazione digitale ed il concetto di crisi delle proprietà intellettuali
Sull'onda dell'innovazione tecnologica e digitale degli ultimi decenni, molti intellettuali si sono occupati di rivisitare i principi alla base del sistema delle privative.
Infatti, meno di un decennio fa era impensabile che un’opera di ingegno (ad esempio romanzi, opere, etc.) venissero vendute in versione digitale, tuttavia, con l’avvento dell’era tecnologica, tali opere hanno assistito ad una progressiva e quasi totalitaria dematerializzazione, con un conseguente adattamento della gestione economica e giuridica, nonché di relative e mutate esigenze di tutela.
L’interno mondo ha assistito ad una vera e propria rivoluzione del diritto applicato ed applicabile, nonché dei criteri di protezione e di ricerca delle metodologie di maggior efficacia per contrastare l’enorme impatto di questo fenomeno.
Diritti di proprietà intellettuale
I diritti di proprietà intellettuale (DPI) sono "combinati" di diritti riservati alle varie forme di espressione di idee ed opere artistiche.
L’odierna proprietà intellettuale include tre principali aree:
- I brevetti (proteggono le nuove idee)
- I marchi depositati (proteggono i simboli finalizzati a distinguere le varie aziende)
- Il diritto d'autore (protegge le espressioni artistiche)
I DPI, tramite dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), con L'Accordo sugli Aspetti Commerciali dei Diritti di Proprietà Intellettuale (TRIPS), rappresenta la più importante proiezione della volontà di raggiungere un’armonizzazione globale per la protezione ed il rispetto della proprietà intellettuale, nonché della creazione di standard internazionali per la protezione dei brevetti, diritti d'autore, marchi registrati, etc.
I differenti focus delle investigazioni a tutela della proprietà intellettuale
Le tipologie più comuni di indagine investigativa a presidio delle differenti patologie riscontrabili a seguito di violazioni, in genere da parte di terzi, di diritti di proprietà intellettuale e privative industriali, comprendono per lo più:
- Illecito utilizzo di brevetti
- Utilizzo improprio di diritti d'autore
- Fattispecie di violazioni di diritti di design industriale, marchi, etc.
- In alcune giurisdizioni, fughe di dati ed illeciti utilizzi di segreti commerciali
Oltre ad una varietà di operatività più specifiche riguardo diritti esclusivi, quali i diritti di progettazione di circuiti, i diritti dei coltivatori, i certificati complementari di protezione per i prodotti farmaceutici e i diritti di database.
Oggi si falsifica di tutto, e la creatività di falsari e contraffattori non conosce limiti
Il fenomeno della contraffazione dei prodotti, pratica che coinvolge la maggior parte degli odierni settori produttivi, ha assunto dimensioni impressionanti, andando a impattare in maniera negativa non solo sulle realtà aziendali colpite, ma anche a scapito del consumatore finale.
Basti pensare ai diversi casi, resi noti dalla stampa, riguardanti avvelenamenti di vario genere, causati da componenti e materiali scadenti. Queste azioni, volte a favorire la competitività delle imprese, sono assolutamenet controproducenti per la stessa azienda, che viene danneggiata a sua volta.
I diritti a sostegno e protezione della proprietà intellettuale o dei marchi non riguardano solamente le grandi imprese. Molto spesso genera ricadute anche sulle piccole e medie imprese che non sempre però hanno la capacità di reagire tempestivamente.
Possiamo affermare che ogni imprenditore ha l’intrinseco diritto e dovere di proteggere, con i mezzi forniti dall’attuale giurisprudenza, il futuro della propria impresa, del proprio lavoro e ideali, nonché dei lavoratori che da essa dipendono.
Infatti, qualsiasi impresa nel corso della sua esistenza, si è trovata almeno una volta nella posizione di dover tutelare le strategie che le hanno consentito di ottenere i risultati necessari a differenziarla dalla concorrenza. Il cosiddetto valore aggiunto dato dal know how.
Lo scopo delle attività investigative a presidio di tali patologie è quello di individuare gli autori a vario titolo coinvolti nel ciclo produttivo e distributivo della merce illecitamente immessa sul mercato, nonché “il disegno criminale” delle modalità di vendita o approvvigionamento da mercati paralleli che spesso vedono coinvolti ex dipendenti, lavoratori infedeli o persone connesse con la rete di vendita del cliente.
Il focus di indagine e le modalità di intervento più frequenti riscontrate negli anni dagli operatori del settore (investigatori e agenzie di investigazioni), oltre ad orientarsi in un’ottica di prevenzione o verso una logica di “afflittività” dei profili coinvolti, si concentrano specialmente sull’analisi approfondita del fenomeno.
Analisi che si divide nella ricerca della miglior strategia operativa-normativa da attuare, e nella definizione del corretto flusso di acquisizione degli elementi indiziari e probatori ritenuti indispensabili, spesso ottenuti anche a mezzo di “agenti infiltrati”, “simulazioni” o attraverso l’impiego di “agenti provocatori”.
Le indagini sui reati fondamentali
I tre reati fondamentali in materia di marchi sono la contraffazione del marchio (ex art. 473, c.p.), il commercio di prodotti con marchio contraffatto (ex art. 474, c.p.) e il commercio di prodotti con marchio mendace (ex art. 517, c.p.).
Infine, l’art. 514 del Codice penale prevede il reato che punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale.
Il marchio è un segno che permette di identificare i prodotti o i servizi, realizzati o distribuiti da un’azienda, da quelli delle altre.
In base agli elementi che lo compongono si possono individuare tre categorie di marchio:
- il marchio denominativo, che è costituito solo da parole
- il marchio figurativo, che consiste in una figura o in una riproduzione di oggetti reali o di fantasia
- il marchio misto o complesso, effetto della combinazione di parole e figure
Un brevetto, invece, tutela un'innovazione tecnica, quindi un prodotto ed un processo che assegna nuove soluzioni ad un definito problema tecnico.
Con il brevetto viene assegnato al proprietario un “monopolio” temporaneo di utilizzo sull'oggetto, ovvero il diritto esclusivo di realizzarlo, di utilizzarlo e di commercializzarlo, limitando qualsiasi attività a soggetti non autorizzati.
Infatti i brevetti vengono considerati asset strategici a livello planetario e, come tali, devo essere tutelati al pari, se non con maggior impegno, di un bene materiale.
Specialmente oggi che molte aziende, tra cui molte multinazionali, vedono il 90% del proprio capitale partecipato, investito o connesso al fatturato prodotto dai così detti assets intangibili, per l'appunto beni costituiti da diritti di proprietà industriale.
Le attività a presidio brevettuale servono quindi ad impedire ad altri individui, persone fisiche o giuridiche, di brevettare invenzioni identiche o somiglianti ad invenzioni esistenti.
Inoltre servono a tutelare l’inventore o il detentore da ipotesi in cui lo stesso venga, intenzionalmente o meno, violato nei diritti essenziali di esclusivo utilizzo, produzione e commercializzazione.
Specialmente perché molto spesso un “portafoglio brevetti” è rappresentativo di un alto grado di specializzazione in un determinato settore, oppure, a seconda del brevetto posseduto, di un’elevata capacità commerciale, creditizia o economica, spesso essenziale per quanto riguarda l’affidabilità o la reputazione che sono qualità sempre più ricercate, o percepite, da eventuali investitori, azionisti, clienti, e possibili partners commerciali.
Pertanto un brevetto può determinare un concreto arricchimento aziendale, poiché accrescendone il posizionamento nel mercato, spesso concede un punto strategico sulla concorrenza.
Questo è uno dei motivi per cui negli ultimi anni, specialmente a fronte del rapidissimo sviluppo tecnologico, le attività a tutela delle privative industriali hanno visto una vertiginosa crescita.
Basti pensare ai contenuti multimediali che oggi, con un semplice click, possono raggiungere migliaia di visitatori in tutto il mondo, in pochi secondi.
O ancora, l’importanza di un brevetto per la produzione di un piccolo componente di un device digitale, come il vetro di uno smartphone, una fotocamera, o un macchinario per lo stoccaggio di farmaci ed armamenti, che permette al suo proprietario il diritto esclusivo di pubblicare l’opera, sfruttarne la commercializzazione o la produzione, o anche i ricavi generati da una eventuale “cessione del diritto” o autorizzarne di riproduzione, distribuzione ed uso.
È essenziale quindi la ricerca delle migliori strategie investigative attuabili, sia a seconda della giurisdizione di appartenenza, che, specialmente, sulle basi delle operatività di indagine specifiche per le caratteristiche di ogni tipologia di opera brevettabile o brevettata.
Per questo stesso motivo, sempre più spesso, è opportuno poter disporre non solo di professionisti, tra cui investigatori e agenzie di investigazioni, preparati in materia, ma anche di un team strutturato di professionisti in grado di predisporre un ventaglio di differenti soluzioni investigative adattabili alle mutabili esigenze e criticità al quale il privato, il professionista o l’impresa (a cui fanno capo i brevetti o le opere di ingegno), devono saper far fronte per tutelare i propri assets.
L’Italia è al quinto posto nella classifica mondiale dei Paesi che usano il Protocollo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi.
Lo rivela la World Intellectual Property Organization (WIPO) nell’indagine 2017 sulle attività per la tutela della proprietà intellettuale.
Tra il 2015 e il 2016 la tutela della proprietà intellettuale (PI) è cresciuta in tutto il mondo, come dimostrato dall’aumento delle richieste di brevetto (+8,3%), dei modelli di utilità (+28,9%), dei marchi (+13,5%) e dei disegni industriali (+8,3%).
A livello geografico è l’Asia a guidare le attività di tutela della PI: 96,6% con riferimento ai modelli di utilità, 69,3% per i disegni industriali, 64,6% per i brevetti e 60% per i marchi.
Al secondo posto c’è l’Europa in quasi tutte le categorie, eccezion fatta per i brevetti, dove è preceduta dal Nord America.
Nel 2016 i diritti di proprietà intellettuale vigenti ammontavano a circa 58 milioni, con i marchi al primo posto, seguiti da brevetti, disegni industriali e modelli di utilità.
Per completezza rimandiamo alla lettura di alcuni casi trattati ed articoli pubblicati sulle varie testate editoriali.