Tutte le legislazioni, soprattutto negli ultimi tempi, hanno sancito il diritto di lavorare in un ambiente “sereno” e nondimeno contrassegnato da rapporti interpersonali improntati a correttezza, rispetto reciproco delle libertà e dignità della persona.
Questa attività di indagine mira ad individuare l’autore della molestia (che, come previsto dall’art. 660 cp, può ricorrere anche in fattispecie commesse in assenza di un contatto fisico), inammissibile soprattutto per chi approfitti della propria posizione di superiorità gerarchica o della situazione di vulnerabilità della vittima.
Condotte patologiche verso cui la Governance aziendale, certamente, profonde il più ampio impegno e propria volontà nello stigmatizzare e denunciare.