Con il termine “contenzioso societario” si indica una tipologia di causa giudiziaria a forte impatto economico, nel quale il bilancio finale costi-benefici per le aziende è spesso negativo.
I contenziosi di questo genere sono veramente numerosi per quantità e per valore: l’elemento che rende efficace un’investigazione in tale contesto è dato proprio dalla verifica dell’effettiva possibilità di concretizzare “in danaro” il risultato della sentenza.
Questo tipo di verifica può essere svolta più compiutamente nell’ambito delle investigazioni in collaborazione con studi legali, o con responsabili della componente aziendale coinvolta nella relativa controversia.
Prima dell’attuale crisi economica, molti contenziosi trovavano spesso una propria “definizione” positiva tra le parti a vario titolo convolte, senza trasformarsi in accese controversie fra soci, amministratori etc.
Oggi tuttavia, tali conflitti insorgono con maggiore facilità, generando una serie di sfibranti scenari (quasi sempre antieconomici per entrambe le parti) a cui spesso gravitano attorno lungaggini processuali, inservibili trattative o, peggio, inesigibili risarcimenti che impiegano anni prima di trovare una naturale o definitiva (positiva o negativa) definizione.
In tutto questo non bisogna tralasciare che, negli ultimi anni, molti dei settori che conosciamo hanno subito un radicale cambiamento e visto una nuova definizione, più astratta, nell’universo digitale, definito Industria 4.0. Parliamo di quel settore di prodotti e servizi a cui appartengono le più recenti tecnologie digitali, meccaniche e tecniche che, per la maggior parte, non ha ancora visto una corretta definizione ed appartenenza giuridico-normativa-fiscale.
L’obiettivo delle investigazioni in questa materia è quello di fornire ai vari professionisti, imprenditori e soggetti a vario titolo interessati, prospettive di indagine, dal taglio pratico ed operativo, utili per affrontare il tipico contenzioso societario.
Tra le “patologie aziendali” o le problematiche connesse a conteziosi societari in cui gli investigatori vengono “chiamati all’azione”, si segnalano tutte le indagini ed operatività tese all’ottenimento di informazioni, notizie, dati o elementi di natura indiziaria, riguardo situazioni riconducibili a:
- Controversie su eventuali compensi a favore di amministratori (fra le ipotesi estreme di assenza di compenso e di compenso manifestamente sproporzionato),
- Problematiche circa l’annullabilità e nullità delle deliberazioni assembleari (in cui spesso si rileva l’esigenza di disporre perizie di parte, grafologiche, etc., o la presenza di eventuali conflitti di interesse)
- Fattispecie di abuso di maggioranza e il principio di “buona fede nell’esecuzione del contratto”,
- Controversie per l’impugnazione di delibere del consiglio per “conflitto d’interesse”
- Indagini in presenza di questioni sulla responsabilità verso la società e verso i creditori (con particolare riferimento alla omessa convocazione di assemblea per la ricapitalizzazione della società)
- Indagini su conflitti per la quantificazione del danno (Tribunale di Venezia, 15 febbraio 2017)
- Investigazioni su controversie in cui il curatore riscontri condotte di illegittimità o illiceità da parte di amministratori, sindaci, etc.
- Fattispecie pregiudizievoli al trasferimento di partecipazioni, assunzione e perdita della qualità di socio, nonché cessioni di partecipazioni e contenzioso giudiziario (garanzie del venditore, prezzo della partecipazione e reale consistenza patrimoniale)
- Contenziosi circa la responsabilità dei soci per i debiti della società
Per completezza rimandiamo alla lettura di alcuni articoli scelti ad hoc in base alle esigenze che abbiamo riscontrato essere più frequenti o attinenti alla tematica, estratti dalla disamina dai vari istituti di stampa e editoria.
Segnaliamo un articolo di settembre 2019, pubblicato da EC. news, che rinnova quanto precedentemente confermato dal Notariato di Milano, riguardo la legittimità della clausola della “roulette russa”.
"Nello specifico il consiglio Notarile di Milano, nella Massima n. 181/2019, si esprime a favore della legittimità dell’inserimento nello statuto societario di srl o Spa, di una clausola avente il contenuto rispondente a quello che nella prassi va sotto il nome comune di “clausola della roulette russa”.
La clausola funge da strumento di soluzione di situazioni di stallo decisionale, sia in seno all’organo amministrativo, sia all’assemblea dei soci, in società con compagine sociale paritetica. Si contraddistingue perché riserva alla pluralità dei soci, o ad uno di essi, al verificarsi di talune condizioni, una procedura con cui si determina il prezzo per il trasferimento delle reciproche partecipazioni, ponendo così l’altro socio dinanzi alla decisione di vendere la propria partecipazione a quel prezzo, oppure acquistare la partecipazione dell’altro socio corrispondendogli quello stesso prezzo.
L’attenzione viene posta in modo particolare sul tema di come renderla compatibile con il principio della equa valorizzazione delle partecipazioni oggetto di cessione forzata così come assicurato dall’ordinamento nel caso del recesso legale."