Investigazioni per controllo dipendenti Cologno-al-serio
Il Codice civile, all’art. 2555, statuisce che l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.

Una tale definizione sembrerebbe spostare il focus di interesse ad una semplice addizione di beni e risorse, tuttavia ben sappiamo che, nella realtà, ogni azienda di successo è la sommatoria delle persone che la compongono, mettendo a fattore comune la propria laboriosità, impegno, senso di sacrificio e creatività.
Riassumendo, è l'insieme delle persone a creare il vero valore aggiunto.
Da ciò discende che in ambito aziendale uno degli snodi più delicati è dato dalla gestione delle risorse umane, e precisamente dalla capacità di motivare i propri dipendenti.
Un lavoratore soddisfatto di ciò che rappresenta e del proprio "status", spesso non ha propensione a comportamenti scorretti.
Quando però l’imprenditore vede avanzare dubbi su diligenza e fedeltà di un proprio dipendente, ha il primario interesse, e diritto giuridico, di ripristinare un "pieno" legame di fiducia.
A questo punto può entrare in gioco l’operato dell’investigatore privato, il quale, anche attraverso l’utilizzo degli “strumenti del mestiere”, può fornire le prove di un’eventuale infedeltà o comportamento scorretto.

Tuttavia, è un tema molto delicato quello di “controllare” un dipendente.
Questo sia per quanto riguarda lo svolgimento - da vicino - delle attività lavorative, sia per ciò che attiene alla mera difesa e salvaguardia del patrimonio aziendale.
La Corte di Cassazione ha legittimato le attività di controllo dei propri lavoratori realizzate mediante agenzie investigative "in quanto destinate a individuare eventuali comportamenti illeciti o discordanti dalla normale attività lavorativa nel luogo e durante l’orario di lavoro".
Sono incluse in tali iniziative le indagini per la verifica delle reali motivazioni di eccessive assenze ingiustificate, spesso "camuffate" da false malattie e dall'indebito utilizzo di permessi sindacali o peggio ex Legge 104/92 a favore di familiari affetti da disabilità.
Ricordiamo altresì che l’art. 2086 cod. civ., statuisce all’imprenditore la responsabilità ed il primato nella conduzione dell’azienda, e l’articolo 2104 dello stesso codice, stabilisce che il prestatore di lavoro deve profondere la diligenza richiesta dalla natura della prestazione, in quanto dovuta dall’interesse dell’impresa e da quello della produzione nazionale, osservando il rispetto delle disposizioni e della disciplina del lavoro, impartita dall’imprenditore o da propri collaboratori, dai quali gerarchicamente dipende.

Il valore superiore intorno a cui vertono le iniziative di controllo dei dipendenti, si incentra, pertanto, verso una dimensione "a tutto tondo" dei concetti di fiducia e fiduciarietà.
Senza arrivare a fattispecie di spionaggio industriale o sabotaggio aziendale, è spesso sufficiente una opacità di condotte che potrebbero apparentemente risultare veniali.
La puntualità, la riservatezza, la prudenza, sono tutte qualità positive che devono permeare ogni passaggio di una corretta dialettica, interna ed esterna.
Si spazia da sistematici ritardi dell’orario di lavoro e mancato diligente svolgimento delle mansioni richieste, alla divulgazione di informazioni riservate che riguardano l’organizzazione aziendale, gli ordini, la clientela, le relazioni con i fornitori, le risultanze bilancistiche, i rapporti con i dipendenti, etc.

In gergo calcistico si parla spesso dell’importanza del “team”, arrivando a teorizzare che un complesso "organico" di gioco possa, talvolta, prescindere dall’insostituibile apporto del fuoriclasse.
La capacità di fare goal del singolo attaccante poco conta se la squadra è condizionata dalle “papere” del proprio portiere, o dagli “svarioni” del comparto difensivo, perché, nel gioco del calcio, è sufficiente che l’avversario faccia un goal in più.
Questa figura retorica è sorprendentemente ben sovrapponibile alle realtà aziendali.
Le negligenze del reparto logistico, di quello produttivo o del settore marketing, costituiscono un vantaggio per gli avversari (o concorrenza), con la possibilità di decretare le “sorti della partita e del campionato”.
Il team deve essere curato, nella sua composizione, fin dalla “campagna acquisti”.
Ecco l’importanza basilare per un’organizzazione complessa di potersi avvalere di indagini preassunzionali che consentano di inserire un nuovo collaboratore con una modalità virtuosa e proattiva.
Come direbbero i saggi “il buongiorno si vede dal mattino”.
Cosa ci si può aspettare di buono da chi falsifica, omette o distorce il proprio curriculum vitae, vantando conoscenze informatiche che non ha, così come esperienze lavorative e posizioni di responsabilità mai avvenute, oppure chi, vantandosi di essere poliglotta, sdruccioli su consecutio temporum, sintassi e paratassi?
Nel quadro di un comportamento lineare ed etico, rientra il pieno ed assoluto rispetto di ogni pattuizione, specialmente in tema di non concorrenza. Comportamento che non riguarda il solo periodo lavorativo in costanza di rapporto, ma che riflette il suo pieno valore al momento della conclusione della collaborazione.
Il Codice civile prevede il divieto del dipendente di trattare affari simili a quelli svolti nella propria precedente occupazione sia per conto proprio che di terzi, e di non divulgare alcuna notizia afferente funzionamento, produzione, strategia dell’azienda.
Tale attività di controllo, soprattutto se “ex post”, ben può essere affidata ad un’agenzia di investigazioni, la quale non solo potrà rilevare e documentare attività svolte in concorrenza da ex dipendenti al fine di inibirne la continuazione ed ottenere un giusto risarcimento, ma soprattutto non distoglierà l’attenzione dalla vita quotidiana e concreta dell’azienda.
In costanza di rapporto fiducia e fiduciarietà trovano la loro prova “del fuoco” in un mancato corretto utilizzo di permessi per malattia, permessi sindacali, permessi ex Legge 104/92, oppure nel ricorso a frequenti forme di assenteismo.
La squadra, il team, o in questo caso l’organico, devono consentire all’imprenditore (che nella metafora sopra richiamata veste i panni “dell’allenatore”) di poter contare sul massimo di preparazione, motivazione e spirito di sacrificio.
Il fine è poter centrare l’obbiettivo di "conseguire lo scudetto" portando la realtà aziendale ai vertici del proprio campionato.

Vi sono poi alcuni aspetti che hanno un valore enorme.
Un dipendente ha l’obbligo di prestare tutta la diligenza richiesta anche nell’uso del patrimonio aziendale (macchinari, attrezzature, etc.) e, ancor di più, deve perseguire un comportamento lineare nell’utilizzo della strumentazione operativa che l’azienda ha messo a sua disposizione, sia essa composta da una serie di dispositivi fisici (smartphone, laptop, tablet, autovetture, etc.) o immateriali (software, proprietà intellettuali, etc.).
Da ultimo, e chiaramente ostativa alla permanenza di un soggetto in organico, sarebbe la conclamata vessatorietà di comportamenti in danno di colleghi affetti da disabilità, così come ogni altra fattispecie in cui si ravvisino forme di abusi psicologici, angherie, vessazioni, umiliazioni e maldicenze, particolarmente odiose laddove dirette a soggetti cui viene riservata una tutela stringente.
Nella stessa direzione rientrerebbero fatti inaccettabili quali ricatti e molestie perpetrate da componenti dell’azienda nei confronti di colleghi, fornitori e clienti.
Le investigazioni dedicate al controllo dei lavoratori, inoltre, oltre a rivestire comune disapprovazione da parte della collettività dei lavoratori "puntuali", vantano una vasta casistica di casi trattati da parte di agenzie di investigazioni con numerose esperienze di cronaca giudiziaria e giornalistica.
Prendendo a campione 1000 indagini in ambito aziendale, sono state elaborate statistiche che vedono un'incidenza di richieste del 26% del totale, per esigenze di indagine su false dichiarazioni riguardo lo stato di malattia o infortunio da parte del lavoratore e del 24% di indagini per la violazione di patti di non concorrenza con contestuale valutazione del danno economico procurato.
Seguono un 34% di indagini per ipotesi di violazione degli obblighi di fedeltà e abuso di permessi 104 a favore di parenti affetti da disabilità di vario genere ed un 16% di investigazioni su false dichiarazioni di rimborsi spese (tra cui danneggiamenti, sottrazioni, etc.) e danneggiamenti verso patrimonio aziendale (contotte sottrattive, danni, etc.).