Il diritto allo studio, in Italia, è un diritto soggettivo della persona, che trova il suo fondamento nella Costituzione (articoli 33 e 34).
La legge n. 53 dell’8 marzo 2000 ha introdotto in Italia i congedi per la formazione, disponendo che oltre ad un monte ore di permessi retribuiti, possa prevedersi la possibilità di un periodo formativo non retribuito, durante il quale il lavoratore conserva il posto di lavoro.
Il ricorso all’investigatore privato può riguardare un’attività di monitoraggio ed accertamento del corretto utilizzo di tali agevolazioni.