L’esercizio di caccia e pesca non può essere impedito dal proprietario del fondo, secondo l’articolo 842 del Codice civile, anche se, fortunatamente, la legislazione ha introdotto una serie di temperamenti a questo principio, approvato dal Codice civile del 1942 e, secondo alcuni commentatori, costituente una forma di spirito bellico che dovrebbe permeare chiunque abbia un’arma.
L’attività di investigazione privata ben può essere commissionata per verificare il rispetto delle limitazioni imposte dalle normative volta a volta susseguitesi nel tempo, anche in ossequio della sentenza della Corte Di Giustizia Dei Diritti Dell’Uomo del 2012, sentenza Hermann c/ Germania, che ha statuito il principio secondo cui la proprietà privata deve avere maggiore tutela rispetto all’esercizio dell’attività venatoria, “di modo che il cacciatore non può entrare nei terreni del proprietario che sia contrario a tale cruenta attività”.