Si tratta di un ambito investigativo particolarmente ed umanamente sensibile, riguardando situazioni che coinvolgono l’integrità fisica, psicologica e psichica di minori indifesi che vengono, frequentemente, utilizzati come “clava” in guerre, spesso all’ultimo sangue, intraprese tra ex partners, che, pur di danneggiare l’altro, non esitano a fare leva su argomentazioni di natura economica che hanno riflessi diretti su una crescita serena ed armonica della “prole”.
Tale tipologia di accertamento richiede che l’investigazione svolta possa dispiegare i suoi effetti in tutte le sedi processuali adite e, conseguentemente, necessita del previo rilascio di un mandato investigativo circostanziatamente indicativo della condizione indagata.
Alcuni riferimenti statistici:
L’ISTAT nel report del 14.11.2016 ha certificato che “in Italia le separazioni sono state 91.706, con un trend di crescita più che raddoppiato (da 158 ogni 1.000 matrimoni nel 1995 a 340 nel 2015). Il 53,6% dei procedimenti coinvolge coppie con figli.
L’affidamento condiviso è stato disposto per l’89% circa dei casi contro l’8,9% di quelle con figli affidati esclusivamente alla madre.
La quota di affidamenti concessi al padre continua a rimanere su livelli molto bassi.
Infine, l’affidamento dei minori a terzi è una categoria residuale che interessa meno dell’1% dei bambini.
Il report precisa, inoltre, che “ci si attendeva, infatti, una diminuzione della quota di separazioni in cui la casa coniugale è assegnata alle mogli e invece si registra un lieve aumento, dal 57,4% del 2005 al 60% del 2015.
Questa proporzione, nel 2015, raggiunge il 69% per le madri con almeno un figlio minorenne.
Per quanto riguarda le disposizioni economiche, infine, non vi è nessuna evidenza che i magistrati abbiano disposto il mantenimento diretto per capitoli di spesa, a scapito dell’assegno.
La quota di separazioni con assegno di mantenimento corrisposto dal padre si mantiene nel decennio stabile (94% del totale delle separazioni con assegno)
Questa tipizzazione di indagine è normalmente “ancillare”, o prodromica, ad una iniziativa giudiziaria che abbia come oggetto l’adozione o la revoca dell’affidamento di figli minori, precedentemente attribuito da provvedimenti giudiziari specifici.
In considerazione della scelta del legislatore di non tipizzare le circostanze ostative all’affidamento condiviso preferendo rimettere la loro individuazione alla libera e discrezionale decisione del giudice nel caso concreto.