Codice di procedura civile Libro Terzo - Del processo di esecuzione

Delle opposizioni

Titolo V

Delle opposizioni


Capo I - Delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all'esecuzione.


Sezione I - Delle oppoizione all'esecuzione.
 

Art. 615 - Forma dell'opposizione.
Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27.

Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.

Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata. (1)

Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa.

Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. (2)

(1) Comma modificato dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 40), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 e dall'art. 1, comma 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 271, non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006, n. 50), le cui modifiche sono state recepite dall'art. 39-quater, comma 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, a decorrere dal 1° marzo 2006.

Per la disciplina transitoria, vedi l’art. 2, comma 3-sexies del predetto D.L. 35/2005. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. dd), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’applicazione di tale ultima disposizione, vedi l’art. 23, comma 9 del medesimo D.L. 27 giugno 2015, n. 83.

(2) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. l), D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 4, comma 3 del medesimo D.L. 59/2016.
 

Art. 616 - Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione.
Se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione questi fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.

(1) Il comma che recitava: "La causa è decisa con sentenza non impugnabile." è stato soppresso dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.


Sezione II - Delle opposizioni agli atti esecutivi.
 

Art. 617 - Forma dell'opposizione.
Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni (1) dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni (1) dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.

(1) Parole così modificate dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

 
Art. 618 - Provvedimenti del giudice dell'esecuzione.
Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.

All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura.

In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà.

La causa è decisa con sentenza non impugnabile. (1)

Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.

(1) Comma così sostituito dalla L. n. 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
 

Sezione III - Opposizione in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza

 
Art. 618-bis - Procedimento.
Per le materie trattate nei Capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.

Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 615 e dal secondo comma dell'art. 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza. (1)

(1) Parole aggiunte dalla L. n. 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.


Capo II - Delle opposizioni di terzi.


Art. 619 - Forma dell'opposizione.
Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.

Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore. (1)

(1) Comma così sostituito dalla L. n. 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

 
Art. 620 - Opposizione tardiva.
Se in seguito alla opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione e' proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.


Art. 621 - Limiti della prova testimoniale.
Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.


Art. 622 - Opposizione della moglie del debitore.
L'opposizione non può essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte.

(1) La Corte Cost. con sentenza 15 dicembre 1967, n. 143 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

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