Libro Primo - Disposizioni generali
ll "libro primo" del codice di procedura civile italiano, suddiviso in VI titoli e 162 articoli differenti, comporende le disposizioni generali che spaziano: "Degli organi giudiziari", "Del pubblico ministero", "Delle parti e dei difensori", "Dell'esercizio dell'azione", "Dei poteri del giudice", "Degli atti processuali".
ll "libro primo" del codice di procedura civile italiano, suddiviso in VI titoli e 162 articoli differenti, comporende le disposizioni generali che spaziano: "Degli organi giudiziari", "Del pubblico ministero", "Delle parti e dei difensori", "Dell'esercizio dell'azione", "Dei poteri del giudice", "Degli atti processuali".
Capo I - Del giudice
Sezione I - Della giurisdizione e della competenza in generale
Art. 1. - Giurisdizione dei giudici ordinari
La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.
Art. 2. (1) - Inderogabilità convenzionale della giurisdizione
(1) L'articolo che recitava: "La giur...
Art. 69 - Azione del pubblico ministero
Il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge.
Art. 70 - Intervento in causa del pubblico ministero
Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio:
1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
3) nelle cause riguardanti lo stato e la c...
Capo I - Delle Parti
Art. 75 - Capacità processuale
Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere.
Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità.
Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a n...
Art. 99 - Principio della domanda
Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.
Art. 100 - Interesse ad agire
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
Art. 101 - Principio del contraddittorio
Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è...
Art. 112 - Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.
Art. 113 - Pronuncia secondo diritto
Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.
Il giudice...
Capo I - Delle forme degli atti e dei provvedimenti
Sezione I - Degli atti in generale
Art. 121 - Libertà di forme
Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.
Art. 122 - Uso della lingua italiana - Nomina dell'interprete
In tutto il pro...