Libro ottavo - Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica
Il codice di procedura penale italiano è la raccolta sistematica delle norme che regolano il processo penale italiano.
(Artt. 549-567)
Il codice di procedura penale italiano è la raccolta sistematica delle norme che regolano il processo penale italiano.

Art. 549 - Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.
Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.
Art. 550 - Casi di citazione diretta a giudizio.
1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis.
Per la determinazione della pena si o...
Art. 556 - Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta.
1. Per il giudizio abbreviato e per l'applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. Si osserva altresì, in quanto applicabile, la disposizione dell'articolo...
Art. 556 - Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta.
1. Per il giudizio abbreviato e per l'applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. Si osserva altresì, in quanto applicabile, la disposizione dell'articolo...
Art. 559 - Dibattimento.
1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili.
2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale.
3. L'esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti...
Art. 629 - Condanne soggette a revisione.
1. È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, (1) o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta.
(1) Le parole: “o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2” son...