Libro terzo - Prove
Il codice di procedura penale italiano è la raccolta sistematica delle norme che regolano il processo penale italiano.
(Artt. 187-271)
Il codice di procedura penale italiano è la raccolta sistematica delle norme che regolano il processo penale italiano.

Art. 187 - Oggetto della prova.
1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.
2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.
3. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato.
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Capo I - Testimonianza
Art. 194 - Oggetto e limiti della testimonianza.
1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale.
2. L'esame può estendersi anche...
Capo I - Ispezioni
Art. 244 - Casi e forme delle ispezioni.
1. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato att...