Libro undicesimo - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Il codice di procedura penale italiano è la raccolta sistematica delle norme che regolano il processo penale italiano.
(Artt. 696-746)
Il codice di procedura penale italiano è la raccolta sistematica delle norme che regolano il processo penale italiano.

Art. 696 - Prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale (1).
1. Nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disc...
Capo I - Estradizione per l'estero
Sezione I - Procedimento
Art. 697 - Estradizione e poteri del Ministro della giustizia (1).
1. Salvo che sia diversamente stabilito, la consegna a uno Stato estero di una persona per l'esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale può aver luogo soltanto mediante estradizi...
Capo I - Rogatorie dall'estero
Art. 723 - Poteri del ministro della giustizia. (1)
1. Il Ministro della giustizia provvede sulla domanda di assistenza giudiziaria di un'autorità straniera, trasmettendola per l'esecuzione all'autorità giudiziaria competente entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione e...
Capo I - Effetti delle sentenze penali straniere
Art. 730 -Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale.
1. Il Ministro della giustizia, quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all'estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, trasmette senza...