Codice Penale

Libro Secondo - dei delitti in particolari

Gli articoli aggiornati del Libro Secondo - dei delitti in particolari estratto dal codice penale


Capo I - Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato



Art. 241. - Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stat...

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Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione


Art. 314. - Peculato.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. (1)

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tr...

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Capo I - Dei delitti contro l'attività giudiziaria


Art. 361. - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena...

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Capo I - Dei delitti contro le confessioni religiose 


Art. 402 - Vilipendio della religione dello Stato.
La Corte Costituzionale con sentenza 20 novembre 2000, n. 508 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, che così recitava: "Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno."
(...)


Art. 403 - Offese a una confe...

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Art. 414. - Istigazione a delinquere.
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e...

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Capo I - Dei delitti di comune pericolo mediante violenza



Art. 422. - Strage.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l'ergastolo.

Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione...

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Capo I - Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo



Art. 453 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.
E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:
1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2) chiunque altera in qualsiasi...

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Capo I - Dei delitti contro l'economia pubblica


Art. 499. - Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione.
Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o far venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa n...

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Capo I - Dei delitti contro la libertà sessuale 


Art. 519. - Della violenza carnale.

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente...

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Art. 544-bis - Uccisione di animali.
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni. Il presente articolo è stato così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 3, L. 4 novembre 2010, n. 201. 
 

Art. 544-ter - Maltrattamento di animali.
Chiunque, per crudeltà o senza necessit&agr...

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Art. 545. - Aborto di donna non consenziente.

Chiunque cagiona l'aborto di una donna, senza il consenso di lei, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.


Art. 546.  - Aborto di donna consenziente.
Chiunque cagiona l'aborto di una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto.
Si ap...

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Capo I - Dei delitti contro il matrimonio

 

Art. 556 - Bigamia.
Chiunque, essendo legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.

La pena è aumentata se il colpevole ha indotto i...

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Capo I - Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale



Art. 575 - Omicidio.

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.


Art. 576 - Circostanze aggravanti. Ergastolo. (1)

Si applica la pena dell'ergastolo (2) se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:
1) col concorso di taluna delle circostanze in...

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Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone



Art. 624 - Furto.

Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altr...

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