Codice penale Libro Secondo - dei delitti in particolari

Dei delitti contro l'ordine pubblico

Titolo V

Dei delitti contro l'ordine pubblico


Artt. 414-421


Art. 414. - Istigazione a delinquere.
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.

Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (2)

Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà.

La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (1)

(1) Comma aggiunto dall’art. 15, comma 1 bis, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155 e, successivamente, così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), n. 2, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

(2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), n. 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.


Art. 414-bis. - Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. (1)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.

Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.


Art. 415. - Istigazione a disobbedire alle leggi.
Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.


Art. 416. - Associazione per delinquere (1)
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. (2).

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma. (3)

(1) Articolo così modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 236.

(2) Comma aggiunto dall’art. 4, L. 11 agosto 2003, n 228 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 5, L. 15 luglio 2009, n. 94 e dall’art. 2, comma 1, L. 11 dicembre 2016, n. 236.

(3) Comma aggiunto dall’art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.


Art. 416-bis. - Associazione di tipo mafioso (1)
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. (2)

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. (3)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. (4)

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta (5) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (6), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

(1) La precedente rubrica: “Associazione di tipo mafioso” è stata così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 5), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a), L. 5 dicembre 2005, n. 251, a decorrere dall'8 dicembre 2005, dall’art. 1, comma 1, lett.b-bis), n. 1), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall’art. 5, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b), L. 5 dicembre 2005, n. 251, a decorrere dall'8 dicembre 2005, dall’art. 1, comma 1, lett.b-bis), n. 2), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall’art. 5, comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69.

(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. c), L. 5 dicembre 2005, n. 251, a decorrere dall'8 dicembre 2005, dall’art. 1, comma 1, lett.b-bis), n. 3), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall’art. 5, comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69.

(5) Le parole: “ alla ‘ndrangheta” sono state inserite dall’art. 6, comma 2, del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni, nella L. 31 marzo 2010, n. 50.

(6) Le parole: “anche straniere”, sono state inserite nell’art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 4) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.


Art. 416-bis.1. - Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (1)
Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.

(1) Articolo inserito dall’art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21.


Art. 416-ter. - Scambio elettorale politico-mafioso (1)
Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

(1) Il il presente articolo è stato modificato dall’art. 1, comma 5, L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017.

Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2019, n. 43, a decorrere dall’11 giugno 2019.


Art. 417. - Misura di sicurezza
Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti, è sempre ordinata una misura di sicurezza.


Art. 418. - Assistenza agli associati
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione (1) a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni. (2)

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata (3) continuamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. 

(1) Le originarie parole: “dà rifugio o fornisce il vitto” sono state così sostituite dall’art. 1, comma 5 bis, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438.

(2) Le parole: “fino a due anni” sono state così sostituite dall’art. 1, comma 3, della L. 5 dicembre 2005, n. 251 .

(3) Le originarie parole: “se il rifugio o il vitto sono prestati” sono state così sostituite dall’art. 1, comma 5 ter, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438. 


Art. 419. - Devastazione e saccheggio
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito (1).

(1) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. c), D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77 a decorrere dal 15 giugno 2019.


Art. 420. - Attentato a impianti di pubblica utilità
Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

(…) (1) 

(1) Il secondo e terzo comma che recitavano.

 “La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni.” sono stati abrogati dall’art. 6 della L. 18 marzo 2008, n. 48


Art. 421. - Pubblica intimidazione

Sei un esperto, uno studioso o sei interessato alla materia?

Compila il form, puoi proporre un contributo al nostro articolo, oppure presentarci eventuali domande, richieste di approfondimento, nonché personali aspetti di interesse che vorresti né diventassero integrazione.

Ovviamente non rispondiamo ad ogni messaggio, tuttavia li leggiamo tutti con molta attenzione.

Alcuni infatti, richiedono private considerazioni, altri daranno vita alla composizione di apposite, e opportunamente anonimizzate, domande frequenti che pubblicheremo sul sito, i restanti, invece, oltre a poter costituire “oggetto” di apposite prospettive di indagine e verifica, potranno suggerire argomenti di futura trattazione dei nostri articoli.

Grazie per l’eventuale contributo

Buon lavoro a tutti.
Italiana Investigatori Network

Rilascio il consenso *
(GDPR 2016/679 UE)

Investigazioni aziendali
Investigazioni aziendali

Un sistema aziendale è paragonabile ad un orologio che, composto da un numero di ingranaggi proporzionale alla complessità del progetto e degli automatismi, basa la sua efficacia sulla perfetta combinazione dei movimenti di ogni componente.

Scopri di più
Investigazioni familiari personali e coniugali
Investigazioni familiari personali e coniugali

L’ambito familiare, nell'aspettativa delle persone, è desiderio di poter coltivare un “giardino segreto” per la propria esistenza. La cornice e la sede delle emozioni più alte, l’amore di una vita, i figli nati da tale amore, i propri genitori, i propri cari.

Scopri di più
Investigazioni per controllo dipendenti
Investigazioni per controllo dipendenti

Il valore superiore intorno al quale verte tutto il settore delle investigazioni sui dipendenti, si incentra su una dimensione a tutto tondo dei concetti di fiducia e fiduciarietà.

Scopri di più
Indagini di corporate governance
Indagini di corporate governance

Servizi disegnati a salvaguardia degli stakeholders, dei soci e dei loro soggetti di riferimento all’interno dell’organizzazione, a garanzia del consiglio di amministrazione e del board dirigenziale o del suo management.

Scopri di più
Indagini particolari
Indagini particolari

Il novero delle indagini che hanno elementi "peculiari" tali, da non rientrare in nessuno degli ambiti “caratterizzati”, oppure che hanno profili di multidisciplinarietà che ne consentirebbero una trattazione sovrapposta fra diverse aree.

Scopri di più
Investigazioni per studi legali
Investigazioni per studi legali

In tutte le fattispecie nelle quali si rende necessaria l’acquisizione di prove, finalizzate a far valere o tutelare un diritto in sede giudiziale, entra in gioco l’attività dell’investigatore privato, il cui campo d’azione, prima limitato alle sole controversie civilistiche in senso ampio, si è ampliato alla procedura penale.

Scopri di più
Indagini settoriali e industriali
Indagini settoriali e industriali

In questa categoria, si è pensato di rivisitare analiticamente tutto l’elenco dei macro-settori di attività economica, per segnalare quegli ambiti nei quali il ruolo dell’investigatore privato può sviluppare una serie di rilevanti sinergie.

Scopri di più
Servizi di sicurezza aziendale e personale
Servizi di sicurezza aziendale e personale

"Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e sicurezza della propria esistenza" Art. 3, Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948.

Scopri di più
Investigazioni commerciali patrimoniali e finanziarie
Investigazioni commerciali patrimoniali e finanziarie

Seguendo il portato dell’antico detto popolare “dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”, è opportuno approfondire tutti gli aspetti relativi ad attuali, o potenziali futuri, interlocutori.

Scopri di più
Due diligence investigative
Due diligence investigative

Originariamente nata con la precisa caratteristica di essere uno strumento di controllo e validazione di dati esistenti, è stata successivamente affiancata da un’attività previsionale e programmatica, tesa a delineare con affidabile precisione quelli che, tecnicamente, sono stati definiti: “best and worst case scenario”.

Scopri di più
Investigazioni per recupero crediti
Investigazioni per recupero crediti

Molte agenzie investigative hanno scelto di applicarsi, anche con tecnologie e know-how propri, al mondo dei crediti di difficile recuperabilità. Fenomeno i cui volumi si sono accresciuti in un momento che registra una delle crisi economico-finanziarie più gravi di tutti i tempi.

Scopri di più
Indagini su frodi assicurative
Indagini su frodi assicurative

Le frodi assicurative, a volte, assumono l’articolazione propria di una trama cinematografica in cui si muovono diversi attori, come falsi testimoni, o avvocati e medici di scarso spessore deontologico, oppure altri esponenti attivi nella filiera della liquidazione del sinistro che ricoprono un ruolo per orchestrare azioni illecite a danno delle assicurazioni.

Scopri di più
Bonifiche ambientali, tecnologiche e digitali
Bonifiche ambientali, tecnologiche e digitali

Sempre più spesso il compito dell’agenzia investigativa è quello di verificare, nei più svariati contesti di vita personale, lavorativa e professionale, che la piena libertà di espressione, pensiero ed azione di un individuo, sia totalmente esente dai rischi di “intercettazione”.

Scopri di più
Investigazioni digitali
Investigazioni digitali

I reati più classici, come ad esempio la rapina, si sono affinati in chiave tecnologica, mantenendone, tuttavia, la stessa odiosità ed afflittività. Diventa ininfluente trovarci di fronte ad un malintenzionato, mascherato e travisato, che ci punta una pistola oppure ad un hacker che “saccheggia” i dati della nostra carta di credito per sottrarre fondi di nostra piena ed esclusiva proprietà.

Scopri di più
Indagini tecniche e scienze forensi
Indagini tecniche e scienze forensi

Le moderne investigazioni forensi trattano dell’applicazione di tecniche e metodologie scientifiche a tutto il sistema delle investigazioni di carattere giudiziario, onde consentire l’accertamento e le modalità di perfezionamento del reato, dei sui autori, e il nesso eziologico tra condotta e reato, nonché tutte le condizioni di "contorno" che caratterizzano ogni “unicum” costituito da una fattispecie.

Scopri di più
Cybersecurity
Cybersecurity

La varietà degli attacchi informatici è caleidoscopica. Spazia dalla vulnerabilità “0Day”, allo “Spear Phishing”, al “Malware Fineless” residente solo sulla memoria RAM, al “Ransomware”, ad attacchi DDoS (Distributed Denial of Service), alle tecniche “Man In The Mail” e “Man In The Middle”.

Scopri di più