Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS
Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, T.U.L.P.S, è un testo unico dell'ordinamento giuridico italiano, emanato ai tempi del Regno d'Italia e tuttora in vigore. Regola oggi una grande varietà di aspetti della vita quotidiana, pur essendo stato concepito nel periodo fascista. Nell'ambito delle materie disciplinate, sono incluse norme relative alla licenza di porto d'armi, all'attività dei pubblici esercizi, alle autorizzazioni amministrative, alla detenzione di armi e alla disciplina degli istituti di vigilanza privata.
Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, T.U.L.P.S, è un testo unico dell'ordinamento giuridico italiano, emanato ai tempi del Regno d'Italia e tuttora in vigore. Regola oggi una grande varietà di aspetti della vita quotidiana, pur essendo stato concepito nel periodo fascista. Nell'ambito delle materie disciplinate, sono incluse norme relative alla licenza di porto d'armi, all'attività dei pubblici esercizi, alle autorizzazioni amministrative, alla detenzione di armi e alla disciplina degli istituti di vigilanza privata.

Art. 1 - art. 1 T.U. 1926; art. 1 R.D.L. 14 aprile 1927, n. 593
L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle...
Capo I - Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici
Art. 18 - art. 17 T.U. 1926
I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.
È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'...
Capo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici
Art. 68 - art. 67 T.U. 1926
Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione (1).
Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gar...
Art. 133 - art. 134 T.U. 1926
Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.
Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse (2).
(*) Vedi, anche, artt. 249-260, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 con il quale è stato approvato...
Capo I - Del soggiorno degli stranieri nel regno
Art. 142 - art. 143 T.U. 1926
Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416.
[(1)Gli stranieri hanno l'obbligo di presentarsi, entro tre giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato, all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano, per dare contezza di sé e fare la dichiarazione di soggiorno.
Lo stesso obbligo spetta agli stranieri, o...
Capo I - Dei malati di mente, degli intossicati e dei mendicanti
Art. 153 - art. 154 T.U. 1926
Agli effetti della vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, gli esercenti una professione sanitaria sono obbligati a denunciare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone da loro assistite o esaminate che siano affette da malattia di mente o da grave infermità psichica, le quali dimostrino o diano sospetto di ess...
Artt. 190-208.
Conseguentemente al disposto di cui all'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75, con la quale è stata abolita la regolamentazione della prostituzione e sono state stabilite norme per la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui, e che stabilisce l'abrogazione di tutte le disposizioni contrarie a tale legge o con esse incompatibili, gli articoli contenuti nel presente titolo sono da ritenere abrogati.
Art. 209 - art. 214 T.U. 1926
Articolo abrogato dall'art. 6, L. 25 gennaio 1982, n. 17.
[Le associazioni, gli enti e gli istituti costituiti od operanti nel regno e nelle colonie sono obbligati a comunicare all'autorità di pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività, tutte le volte che ne vengono richiesti dall'au...
Art. 214 - art. 219 T.U. 1926
Nel caso di pericolo di disordini il Ministro dell'interno con l'assenso del Capo del Governo (1), o i Prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di pericolo pubblico.
(1) Ora, denominato Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo unico, R.D.L. 16 maggio 1944, n. 136 e dell'art. 92 della Costituzione della Repubblica italiana.
Art. 215 - art. 220 T.U. 1926<...
Art. 220 - artt. 18, 23, 83, 114, 158, 160, 165, 221 T.U. 1926
Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chi è colto in flagranza dei reati preveduti dagli artt. 19, 24, 85, 113, 157, 158, 163, 216 e 217 di questo testo unico.
Art. 221 - art. 225 T.U. 1926
Con decreto reale, su proposta del Ministro dell'interno, saranno pubblicati il regolamento generale per l'esecu...