Capo I - Delle attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti d'urgenza o per grave necessità pubblica.
Art. 1 - art. 1 T.U. 1926; art. 1 R.D.L. 14 aprile 1927, n. 593
L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.
Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.
L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.
Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal Questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Podestà (1).
(1) Ora, Sindaco, per effetto del R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111 e del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, contenenti norme per l'amministrazione, la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali.
Art. 2 - art. 2 T.U. 1926
Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
Contro i provvedimenti del Prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministro per l'interno (1).
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 maggio 1961, n. 26, pubblicata nella Gazz. Uff. 3 giugno 1961, n. 135, edizione speciale, ha così deciso: «Pronunziando sopra i quattro procedimenti riuniti di cui in epigrafe, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione».
I limiti indicati nella motivazione entro i quali la disposizione legislativa in esame è stata dichiarata illegittima, sono quelli nei quali essa attribuisce ai Prefetti il potere di emettere ordinanze senza il 2 rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 70, 76, 77 e 138 della costituzione, senza, in altre parole, provvedere ad indicare i criteri idonei e delimitare la discrezionalità dell'organo a cui il potere è stato attribuito.
Art. 3 - Dispositivo dell'art. 3 TULPS
Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno (1).
La carta di identità ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.
La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri della Comunità economica europea e in quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali (2).
(1) Con D.M. 2 settembre 1957, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 novembre 1957, n. 275, è stato istituito un nuovo modello della carta d'identità il quale, fra l'altro, si diversifica da quello precedentemente in vigore in quanto, in conformità della risoluzione adottata dal consiglio O.E.C.E. in data 16 aprile 1957, ha la quarta facciata riservata all'autorizzazione, concessa dalla Questura, di potersi servire delle facilitazioni per il passaggio di frontiera senza passaporto, per gli Stati con i quali esistano accordi al riguardo.
Vedi, anche, artt. 288-294 R.D. 6 maggio 1940, n. 635. (2)
Articolo così sostituito dall'articolo unico, L. 18 febbraio 1963, n. 224, pubblicata nella Gazz. Uff. 18 marzo 1963, n. 75, il terzo comma di esso è stato successivamente di nuovo sostituito dall'art. 10, D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656.
Art. 4 - art. 3 T.U. 1926
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.
Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza (1).
(1) Vedi, anche, L. 27 dicembre 1956, n. 1423, contenente norme sulla prevenzione nei confronti delle persone pericolose.
Capo II - Della esecuzione dei provvedimenti di polizia
Art. 5 - art. 4 T.U. 1926
I provvedimenti della autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.
Qualora gli interessati non vi ottemperino sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per la esecuzione d'ufficio.
È autorizzato l'impiego della forza pubblica.
La nota delle spese relative è resa esecutiva dal Prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.
(*) Vedi anche artt. 8-10, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Art. 6 - art. 5 T.U. 1926
Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
La legge determina i casi nei quali il provvedimento del Prefetto è definitivo.
Il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio dal Ministro per l'interno.
Art. 7 - art. 6 T.U. 1926
Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge.
Capo III - Delle autorizzazioni di polizia
Art. 8 - art. 7 T.U. 1926
Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.
Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.
(*) Vedi, anche, gli artt. 11-18, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Art. 9 - art. 8 T.U. 1926
Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
Art. 10 - art. 9 T.U. 1926
Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
Art. 11 - art. 10 T.U. 1926
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
Art. 12 - art. 11 T.U. 1926
Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti (1), non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio.
Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.
(1) Vedi, per le persone tenute all'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli l'art. 173, R.D. 5 febbraio 1928, n. 577.
Art. 13 - art. 12 T.U. 1926
Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.
Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.
Art. 14 - art. 13 T.U. 1926
Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le dichiarazioni di locali di meretricio (1) e simili atti di polizia.
(1) Conseguentemente all'abolizione della regolamentazione della prostituzione, disposta con L. 20 febbraio 1958, n. 75 (legge Merlin), tutte le case di meretricio sono state chiuse e non si fa, pertanto, più luogo ad autorizzazione di polizia relativa a «dichiarazioni di locali di meretricio».
Capo IV - Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni
Art. 15 - art. 14 T.U. 1926
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione (1).
L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto.
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
Art. 16 - art. 15 T.U. 1926
Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati allo esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.
Art. 17 - Dispositivo dell'art. 17 TULPS
1. Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci (1).
(1) Così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
Art. 17 bis - Dispositivo dell'art. 17 bis TULPS
1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni (1).
2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, escluse le attività previste dall'art. 126, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
Art. 17-ter - Dispositivo dell'art. 17 ter TULPS
1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.
2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale.
Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato (1).
3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l’autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell’attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell’attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.
Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione.
Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative. (2).
4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.
5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale (3).
(1) Periodo aggiunto dall'art. 11, D.L. 29 marzo 1995, n. 97.
(2) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135 (G.U. n. 92 del 20 aprile 2001).
(3) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
Art. 17 quater - Dispositivo dell'art. 17 quater TULPS
1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.
2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
Art. 17 quinquies - Dispositivo dell'art. 17 quinquies TULPS
1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è presentato al prefetto (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
Art. 17 sexies - Dispositivo dell'art. 17 sexies TULPS
1. Per le violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è esclusa la confisca di beni immobili e si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.