Capo I - Dei malati di mente, degli intossicati e dei mendicanti
Art. 153 - art. 154 T.U. 1926
Agli effetti della vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, gli esercenti una professione sanitaria sono obbligati a denunciare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone da loro assistite o esaminate che siano affette da malattia di mente o da grave infermità psichica, le quali dimostrino o diano sospetto di essere pericolose a sé o agli altri.
L'obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.
(*) Vedi, anche, L. 27 dicembre 1956, n. 1423, con la quale sono state disposte particolari misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.
(**) Vedi, anche, gli artt. 272-286, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che qui si riporta.
Art. 154 - art. 155 T.U. 1926
È vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Le persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza né parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono proposte dal Prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al Ministro dell'interno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro comune.
Il Ministro può autorizzare il Prefetto a disporre il ricovero dell'inabile in un istituto di assistenza o beneficenza (1).
Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso.
Quando il comune e le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso non sono in condizione di provvedere in tutto o in parte, le spese sono in tutto o in parte a carico dello Stato.
(1) A norma dell'art. 18, D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, i provvedimenti di ricovero degli inabili a proficuo lavoro, sono stati attribuiti al Prefetto.
Sul ricovero degli inabili al lavoro, vedi, inoltre, R.D. 19 novembre 1889, n. 6535.
Art. 155 - art. 156 T.U. 1926
I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono diffidati dall'autorità locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro obbligo.
Decorso il termine all'uopo stabilito nella diffida, l'inabile al lavoro è ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti.
Art. 156 - art. 157 T.U. 1926
Articolo abrogato dall'art. 3, L. 18 novembre 1981, n. 659.
[Salvo quanto è disposto in materia ecclesiastica, non possono essere fatte, senza licenza del questore, raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue, nemmeno col mezzo della stampa o con liste di sottoscrizione(1).
La licenza può essere conceduta soltanto nel caso in cui la questua, colletta o raccolta di fondi o di oggetti, abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficienza o di sollievo da pubblici infortuni.
Nella licenza sono determinate le condizioni e la durata di essa.
La licenza stessa vale solamente per i comuni nell'àmbito della provincia in cui è rilasciata.]
(1) Vedi, anche, l'art. 2, comma 5, L. 27 maggio 1929, n. 810 e l'art. 4, R.D. 28 febbraio 1930, n. 289.
Capo II - Delle persone sospette, dei liberati dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza, del rimpatrio e degli espatri abusivi
Art. 157 - art. 158 T.U. 1926
Chi, fuori del proprio comune, desta sospetti con la sua condotta e, alla richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare contezza di sé mediante l'esibizione della carta d'identità o con altro mezzo degno di fede, è condotto dinanzi l'autorità locale di pubblica sicurezza.
Questa, qualora trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione.
Questa disposizione si applica anche alle persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità.
L'autorità di pubblica sicurezza può vietare a chi è rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione di ritornare nel comune dal quale è allontanato, senza preventiva autorizzazione dell'autorità stessa.
I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena, sono tradotti al luogo di rimpatrio (2).
(*) Vedi, anche, gli artt. 287-304, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza. (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 giugno 1956, n. 2 (Gazz. Uff. 23 giugno 1956, n. 155), si è così pronunziata: «Dichiara la illegittimità costituzionale:
a) del primo comma dell'art. 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o per traduzione di persone sospette;
b) dei commi secondo e terzo dello stesso articolo nelle parti relative al rimpatrio per traduzione. Salva l'ulteriore disciplina legislativa della materia».
Nuove particolari misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità sono state disposte con la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, l'art. 2 della quale legge dispone riguardo al rinvio nei luoghi di loro residenza, delle persone per l'ordine, la sicurezza o la moralità pubblica.
Art. 158 - art. 160 T.U. 1926
Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatrii o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, da motivi politici, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa non inferiore a lire 20.000.
In ogni altro caso, chiunque espatrii o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da lire 400.000 a lire 1.200.000 (1).
È autorizzato l'uso delle armi, quando sia necessario, per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati (2).
(1) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.
La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
Vedi, anche, l'art. 1, L. 24 luglio 1930, n. 1278, nonché il seguente articolo 220 del presente testo unico.
(2) Vedi, anche, il seguente articolo 220 del presente testo unico. La L. 18 aprile 1940, n. 494 (Gazz. Uff. 6 giugno 1940, n. 131) ha poi così disposto:
«Art. 1. I militari comunque in servizio di vigilanza alle frontiere sono equiparati, nella esecuzione del servizio stesso, alle sentinelle in servizio di presidio.
Art. 2. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, i predetti militari, quando scorgono persone che tentano di oltrepassare clandestinamente la linea di frontiera, debbono intimare l'alt con ogni mezzo idoneo a manifestare l'intimazione.
Contro le persone cui l'intimazione è fatta, che persistano nel tentativo di varcare la frontiera, il militare in servizio di vigilanza può fare uso delle armi».
Art. 159 - art. 161 T.U. 1926
Il Ministro dell'interno, o, per sua delegazione, le autorità di pubblica sicurezza, possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, fornire i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio (1).
(1) Vedi, anche, art. 298, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Per quanto concerne il rimpatrio degli indigenti vedi, inoltre, l'art. 14, n. 4 della legge consolare promulgata con R.D. 28 gennaio 1866, n. 2804 ed artt. 80-88, 137 e 141 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 7 giugno 1866, n. 2996, art. 30, R.D.L. 13 novembre 1919, n. 2205, contenente il testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, ed i testi legislativi in nota a tale articolo riportati, nonché art. 197, co. 2, del Codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327.
Art. 160 - art. 162 T.U. 1926
I cancellieri delle Preture, dei Tribunali e delle Corti di appello hanno l'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive, al Questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora.
Art. 161 - art. 163 T.U. 1926
I direttori degli stabilimenti carcerari o degli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva hanno l'obbligo di segnalare per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato al Questore, che ne informa, nei tre giorni successivi, quello della provincia alla quale il liberato è diretto.
Art. 162 - art. 164 T.U. 1926
I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione o che debbono essere sottoposti alla libertà vigilata hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza locale, che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario.
I pregiudicati pericolosi possono essere tradotti in istato di arresto davanti all'autorità predetta.
Art. 163 - art. 165 T.U. 1926
Le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad esse tracciato.
Nel caso di trasgressione esse sono punite con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena, sono fatte proseguire per traduzione.
La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via (1).
(1) Vedi anche il seguente art. 220 del presente testo unico.
Capo III - Dell'ammonizione
Art. 164 - art. 166 T.U. 1926
Il Questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denuncia al Prefetto, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente (1).
Sono altresì denunciati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente.
La denuncia può essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da parte del Questore (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 dicembre 1944, n. 419.
(2) Vedi anche il seguente art. 220 del presente testo unico.
Art. 165 - art. 167 T.U. 1926
È diffamata la persona la quale è designata dalla voce pubblica come abitualmente colpevole:
1° dei delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico e di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità;
2° del delitto di strage;
3° dei delitti di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e di agevolazione dolosa dell'uso di stupefacenti;
4° dei delitti di falsità in monete e in carte di pubblico credito;
5° dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o di minori, di istigazione alla prostituzione o favoreggiamento, di corruzione di minorenni;
6° dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe commessi da persone esercenti l'arte sanitaria;
7° dei delitti non colposi di omicidio, incendio, lesione personale;
8° dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di persone incapaci, usura;
9° della contravvenzione di abuso di sostanze stupefacenti; quando per tali reati sia stata sottoposta a procedimento penale terminato con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove.
Art. 166 - Dispositivo dell'art. 166 TULPS
L'ammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata da una Commissione provinciale composta del Prefetto, del Procuratore del Re, di un giudice - designato dal presidente del Tribunale - del Questore, del comandante l'Arma dei carabinieri reali nella provincia e di un cittadino di specchiata probità nominato dal Sindaco del Comune capoluogo di provincia.
Un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 10° designato dal Prefetto assisterà come segretario.
La Commissione è convocata e presieduta dal Prefetto, e, in caso di assenza od impedimento, dal vice Prefetto.
Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente (1).
(1) Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs.Lgt. 10 dicembre 1944, n. 419.
Art. 167 - art. 169 T.U. 1926
Entro cinque giorni dalla comunicazione della denuncia alla commissione di cui all'articolo precedente, questa intima al denunciato atto di comparizione con invito a presentare le sue difese.
L'atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali la denuncia è fondata.
Art. 168 - art. 170 T.U. 1926
Il termine a comparire non è minore di giorni tre né maggiore di dieci da quello della notificazione dell'invito.
Questo deve essere redatto in due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguita notificazione da parte dell'agente incaricato è allegata agli atti del procedimento.
Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nell'invito e non giustifichi la non comparizione, la Commissione, accertata la regolarità della notificazione, ne ordina l'accompagnamento davanti ad essa per mezzo della forza pubblica.
Se l'ordine di accompagnamento non può avere esecuzione per la irreperibilità del denunziato, la Commissione, quando ritenga di avere elementi sufficienti, può pronunciare in merito (1).
(1) Gli ultimi due commi del presente articolo sono stati così sostituiti dall'art. 3, D.Lgs.Lgt. 10 dicembre 1944, n. 419.
Art. 169 - art. 171 T.U. 1926
Il denunziato che si presenta al procedimento può farsi assistere da un difensore e, se contesta il fondamento della denuncia, è ammesso a presentare le prove a sua difesa.
La Commissione, proceduto all'interrogatorio del denunziato ed all'esame delle prove e tenute presenti le conclusioni della difesa, pronuncia in merito con ordinanza.
Contro di questa è ammesso ricorso solo per motivi d'incompetenza o violazione di legge, nel termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento, alla Commissione di appello, avente sede presso il Ministero dell'interno e di cui all'art. 2.
Il ricorso non ha effetto sospensivo (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs.Lgt. 10 dicembre 1944 n. 419.
Art. 170 - art. 172 T.U. 1926
Se si tratta di ozioso, di vagabondo, di persona sospetta di vivere col provento di reati, la commissione gli prescrive, nell'ordinanza di ammonizione, di darsi in un congruo termine al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso, all'autorità locale di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.
Se si tratta di persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato, la commissione, oltre alle prescrizioni suindicate può imporre tutte quelle altre che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle particolari condizioni sociali e familiari dell'ammonito e alle speciali esigenze di difesa sociale o politica.
Art. 171 - art. 173 T.U. 1926
Se si tratta di persona diffamata a termini dell'art. 165, la commissione prescrive ad essa, nell'ordinanza di ammonizione, di vivere onestamente di rispettare le leggi di non dare ragione a sospetti e di non allontanarsi dalla sua dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.
Art. 172 - art. 174 T.U. 1926
La commissione prescrive, inoltre, all'ammonito, di non associarsi a persone pregiudicate o sospette, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora, di non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.
Art. 173 - artt. 175 e 177 T.U. 1926
Contro le decisioni della commissione non è ammesso ricorso. Su istanza dell'interessato o su proposta del Questore, o anche d'ufficio, la commissione può:
a) revocare l'ammonizione quando sono cessate le cause per le quali fu pronunciata o per errore di fatto;
b) modificare le prescrizioni imposte e sospendere l'ammonizione per un periodo di tempo non superiore a quello della sua durata.
Art. 174 - artt. 176 e 178 T.U. 1926
Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.
Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, l'ammonito che per un reato commesso dopo l'ordinanza di ammonizione, abbia riportato condanna a pena detentiva può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.
Art. 175 - art. 179 T.U. 1926
Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la Iibertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo all'ammonizione; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.
Art. 176 - art. 176 T.U. 1926
L'ammonizione comincia a decorrere dal giorno della ordinanza e cessa di diritto allo scadere del biennio se l'ammonito non abbia nel frattempo, commesso un reato.
Se nel corso del biennio l'ammonito commetta un reato, per il quale riporti successivamente condanna e l'ammonizione non debba cessare, il biennio ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.
Capo IV - Dei provvedimenti relativi ai minori degli anni diciotto
Art. 177 - artt. 180 e 182 T.U. 1926
Il minore degli anni diciotto, ozioso, vagabondo, diffamato a termini di questo testo unico o che esercita abitualmente la mendicità o il meretricio è denunciato dal Questore al presidente del Tribunale.
Il presidente, eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina che il denunciato sia consegnato al padre, all'ascendente, o al tutore, con la intimazione di provvedere alla 45 sua educazione e di invigilare la condotta di lui; sotto comminatoria del pagamento di una somma fino a lire 2000 a favore della cassa delle ammende.
Nel caso di persistente trascuranza può essere pronunciata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela.
(*) Vedi anche gli artt. 312-314, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché gli artt. 25-31, R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, con il quale sono state fissate norme nell'istituzione ed il funzionamento del tribunale per minorenni.
Art. 178 - art. 181 T.U. 1926
Se il minore degli anni diciotto è privo di genitori, ascendenti o tutori o se costoro non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente del Tribunale ordina che sia ricoverato, non oltre il termine della minore età, presso qualche famiglia onesta che consenta di accettarlo, ovvero in un istituto di correzione.
I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che sarà di volta in volta determinata.
Art. 179 - art. 183 T.U. 1926
Contro il provvedimento del presidente del Tribunale è ammesso ricorso al primo presidente della Corte di appello.
Il ricorso può essere proposto tanto da chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore, quanto dal pubblico Ministero.
Il primo presidente della Corte di appello, prima di provvedere sul ricorso, deve sentire il procuratore generale.
Capo V - Del confino di polizia
Art. 180 - art. 185 T.U. 1926
Il confino di polizia si estende da uno a cinque anni e si sconta, con l'obbligo del lavoro, in una colonia o in un comune del Regno diverso dalla residenza del confinato.
(*) Le disposizioni legislative contenute nel presente Capo sono da ritenere superate da quelle di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, contenenti nuove misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la moralità pubblica.
Al riguardo la Corte Costituzionale (sentenza del 1° marzo 1957, depositata in cancelleria 11 marzo 1957) si è così pronunziata: «Il Presidente della Corte Costituzionale dà notizia, ai sensi dell'art. 20 delle norme integrative del 16 marzo 1956, che con sentenza del 1° marzo 1957, depositata in Cancelleria l'11 marzo 1957, la Corte Costituzionale ha dichiarato che, per effetto della sopravvenuta legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è cessata la materia del giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute negli articoli dal 180 al 189 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 13 della Costituzione».
Attualmente a norma dell'art. 3, L. 27 dicembre 1956, n. 1423, nel caso di persona particolarmente pericolosa, può essere imposto l'obbligo del soggiorno in un determinato Comune.
Vedi anche gli artt. 315-344, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 181 - art. 184 T.U. 1926
Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica:
1° gli ammoniti;
2° le persone diffamate ai termini dell'articolo 165 (1);
3° coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un'attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello Stato.
L'assegnazione al confino fa cessare l'ammonizione.
L'assegnazione al confino di polizia non può essere ordinata quando, per lo stesso fatto, sia stato iniziato procedimento penale e, se sia stata disposta l'assegnazione al confino, questa è sospesa.
(1) Il qui indicato art. 165 del presente testo unico è stato, con sentenza della Corte Costituzionale del 19 giugno 1956, n. 11, dichiarato costituzionalmente illegittimo.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 dicembre 1944, n. 419.
Art. 182 - art. 186 T.U. 1926
L'assegnazione al confino di polizia è pronunciata con ordinanza dalla commissione provinciale di cui all'articolo 166 (1), su rapporto motivato del Questore.
Nell'ordinanza è determinata la durata.
La commissione può ordinare l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al confino.
Il denunziato che si presenta alla Commissione o è tradotto dinanzi ad essa in istato di arresto per l'interrogatorio, può farsi assistere dal difensore (2).
(1) Il qui indicato art. 166 del presente testo unico è stato con sentenza della Corte Costituzionale del 19 giugno 1956, n. 11, dichiarato costituzionalmente illegittimo.
(2) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs.Lgt. 10 dicembre 1944, n. 419.
Art. 183 - art. 187 T.U. 1926
Le ordinanze della commissione sono trasmesse al Ministero dell'interno per la designazione del luogo in cui deve essere scontato il confino e per la traduzione del confinato.
Art. 184 - Dispositivo dell'art. 184 TULPS
Contro l'ordinanza di assegnazione al confino di polizia è ammesso ricorso, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione di essa, ad una Commissione di appello avente sede presso il Ministero dell'interno.
Il ricorso non ha efficacia sospensiva.
Il ricorrente può farsi rappresentare da un difensore, munito di mandato speciale.
La Commissione di appello è composta del Sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede, del capo della polizia, dell'avvocato generale presso una Corte d'appello, di un presidente di Corte d'appello o consigliere di Cassazione, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri reali, designato dal proprio Comando generale e di un cittadino di specchiata probità, inscritto nelle liste dei giudici popolari e nominato dal Ministro per la grazia e giustizia.
Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente.
Un funzionario della Direzione generale di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'8° assisterà come segretario.
Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero dell'interno per l'esecuzione (1).
(1) Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs.Lgt. 10 dicembre 1944, n. 419. 47
Art. 185 - art. 189 T.U. 1926
Tanto nel caso di confino in un Comune del regno, quanto nel caso di confino di una colonia, il confinato ha l'obbligo di darsi a stabile lavoro nei modi stabiliti dall'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sua sorveglianza.
L'autorità predetta, nel prescrivere al confinato di darsi a stabile lavoro, terrà conto delle necessità locali e della natura dei lavori pubblici da eseguire, secondo le determinazioni delle competenti autorità.
L'assegnato al confino deve, inoltre, osservare tutte le altre prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza.
Le prescrizioni predette sono trascritte sopra una carta di permanenza che è consegnata al confinato.
Della consegna è redatto processo verbale.
Art. 186 - art. 190 T.U. 1926
All'assegnato al confino può essere, fra l'altro, prescritto:
1° di non allontanarsi dall'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;
2° di non rincasare la sera più tardi e di non uscire il mattino più presto di una determinata ora;
3° di non detenere o portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere;
4° di non frequentare postriboli, osterie od altri esercizi pubblici;
5° di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;
6° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti;
7° di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, preposta alla sorveglianza, nei giorni che gli sono indicati, e ad ogni chiamata di essa;
8° di portare sempre con sé la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.
Art. 187 - art. 191 T.U. 1926
Qualora il confinato tenga buona condotta, il Ministro dell'interno può liberarlo condizionalmente, prima del termine stabilito nell'ordinanza di assegnazione.
Art. 188 - art. 192 T.U. 1926
Se il confinato liberato condizionalmente tiene cattiva condotta, il Ministro dell'interno può rinviarlo al confino fino al compimento del termine, non computato il tempo trascorso in libertà condizionale o in espiazione di pena.
Art. 189 - art. 193 T.U. 1926
Il confinato non può allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli.
Il confinato che contravviene alle disposizioni di questo capo è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
Il tempo trascorso in carcerazione preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata del confino.
Il confino cessa di diritto se il confinato è sottoposto a misura di sicurezza detentiva.
Se al confinato è ordinata la libertà vigilata, il confinato vi è sottoposto dopo la cessazione del confino.