Titolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75
Conseguentemente al disposto di cui all'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75, con la quale è stata abolita la regolamentazione della prostituzione e sono state stabilite norme per la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui, e che stabilisce l'abrogazione di tutte le disposizioni contrarie a tale legge o con esse incompatibili, gli articoli contenuti nel presente titolo sono da ritenere abrogati.