Si tratta di tre distinte fattispecie di reato, rispettivamente riscontrabili attraverso differenti modalità e strategie di indagine, partitamente sanzionate dagli artt. 473 (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali), 474 (commercio di prodotti recanti marchi falsi) e 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) del Codice penale.
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