Requisiti investigatore privato

Come diventare investigatore privato?

Esistono una serie di requisiti da dover rispettare per diventare un investigatore.

Il primo di questi riguarda il possesso di una laurea in materie giuridiche (come giurisprudenza, criminologia o scienze investigative), ed aver maturato quantomeno tre anni di praticantato, alle dipendenze di un'agenzia investigativa o di un investigatore privato munito dei requisiti professionali da almeno cinque anni (la licenza per lo svolgimento di investigazioni private).

Come diventare investigatore privato?


Un ulteriore requisito ai fini di poter iniziare a praticare la professione di investigatore, è quello di ottenere dalla prefettura di competenza (che sarà la stessa del luogo ove si intende esercitare l'attività professionale) una "licenza per lo svolgimento di investigazioni private”, che comprende le diverse materie e tematiche e ne abilita il richiedente allo svolgimento, se depositata opportuna fideiussione, regolamentare ai sensi dell'art. 257 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2011 ed esplicata nel D.M. 269/2010.


Inoltre, va specificato al momento della presentazione della domanda presso la prefettura di competenza, bisogna allegare alla richiesta la specifica delle attività che verranno svolte dalla neocostituita impresa individuale, collettiva o societaria, scegliendo tra quelle indicate all'art. 5 del decreto.

Al fine di presentare la domanda per la licenza, il soggetto deve essere in possesso di un’istanza di autorizzazione ed un progetto tecnico organizzativo da presentare in prefettura.

Questo progetto deve contenere indicazioni della sede principale dove verrà svolta l’attività, ed eventuali sedi secondarie; l’autocertificazione dei requisiti morali o requisiti ostativi del richiedente la licenza; la tipologia dei servizi che verranno svolti; il personale che si intende impiegare; un resoconto della disponibilità economica; la dichiarazione di quali tecnologie e attrezzature verranno utilizzate al fine di svolgere i servizi.

Inoltre, una volta ottenuta la licenza, sono previsti rinnovi annuali, per i quali è necessario possedere una certificazione che attesti la frequentazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento nelle diverse discipline investigative, oppure corsi riguardanti le diverse discipline giuridiche, nelle loro declinazioni  (civilistiche, penalistiche, amministrative, tributarie, etc.) economiche finanziarie, umanistiche (psicologia, filosofia, religione, etc.). 

Questo obbligo di perfezionamento (rispettanti i parametri del D.M. 269/2010) però, è volto esclusivamente ai titolari in possesso di licenza da meno di 5 anni, dopo di che cessa automaticamente.

Per quanto riguarda la licenza degli investigatori dipendenti, questa è sempre subordinata alla licenza in possesso del titolare dell’agenzia investigativa.

Le agenzie di investigazioni e di informazioni commerciali hanno l’obbligo di effettuare depositi cauzionali di cui all'art. 137 del T.U.L.P.S.

Questi sono disciplinati dall'allegato F2 del D.M. n. 269/2010, secondo il quale per gli istituti di investigazioni private si parla di € 20.000,00, mentre per gli istituti di informazioni commerciali di € 40.000,00.

Tramite il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 (cosiddetto decreto semplificazioni convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35) pubblicato in G.U. il 9 febbraio 2012, la durata della validità della licenza in questione è stata prolungata di tre anni.

Per quanto riguarda il tariffario, mediamente, il costo di un’investigazione, salvo diversi approcci di remunerazione, è compreso tra i 40 ed i 120 euro/ora.

Da ciò, consegue che un’indagine può avere un costo, per il cliente, a partire da diverse centinaia di euro, fino ad arrivare nell’ordine delle migliaia per quelle più lunghe e complesse.

Ogni agenzia investigativa è obbligata a compilare e tenere aggiornato il 'registro di Polizia' (Giornale degli affari), all'interno del quale verranno annotate (art. 135 TULPS) le generalità dei clienti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Il registro (sempre ai sensi dell'art. 135 TULPS) obbligatoriamente deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

Le attività investigative vennero per la prima volta regolamentate nel 1926, tramite una normativa rintracciabile all’interno del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con Regio Decreto 6 novembre 1926 n. 1846. ed emanato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 (trattata nello stesso decreto di cui al Titolo IV "degli Istituti di Vigilanza e delle Guardie Particolari Giurate"), e al relativo R.D. del 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

La suddetta normativa presupponeva il possesso di una licenza rilasciata dalla prefettura, come requisito fondamentale al fine di praticare, senza però rivolgersi ad una specifica figura.