Per quanto riguarda gli istituti di investigazione privata, il decreto ha apportato alcune significative modifiche in quanto alla disciplina relativa alle investigazioni ed ai suoi requisiti.
Vengono difatti riconosciute, e distinte le une dalle altre, specifiche figure professionali come l’investigatore privato titolare d'istituto, l’informatore commerciale titolare d'istituto, l’investigatore autorizzato dipendente, l’informatore autorizzato dipendente.
Ciò che deriva da questa aggiornata classificazione, è una netta separazione tra la figura dell’investigatore privato e quella dell’informatore commerciale, ma soprattutto la nascita di una nuova categoria di personale dipendente che dovrà comunque possedere l’apposita licenza.
Per ciò che concerne, invece, l’istituto di vigilanza privata, Il D.M. 269/2010 ha apportato alcune modifiche riguardo i requisiti minimi necessari richiesti per la direzione di un istituto di vigilanza.
Successivamente all’entrata in vigore del decreto, questi requisiti e caratteristiche di base vennero modificate, dettando disposizioni valevoli su scala nazionale, un esempio che potrebbe essere citato qui riguarda il trasporto valori.
Inoltre, anche l’acquisizione della licenza prefettizia subì dei cambiamenti, essendo state fissate delle limitazioni più severe per l’acquisizione della stessa.
Ulteriori modifiche sono state effettuate per i sistemi di sicurezza, ora aventi l’obbligo di essere più accurati e sofisticati per le centrali operative, per gli aggiornamenti professionali, ora disponibili per gli operatori e in ultimo entrò in vigore l’obbligo della dotazione di auto avente un faro brandeggiante.
Nel 2015 però, il Ministero dell’interno modificò i requisiti minimi e le capacità tecniche essenziali al fine della direzione degli istituti, con il decreto n. 56.