Il "Collaboratore per gli Incarichi Investigativi Elementari" (CIIE)
Il "Collaboratore per gli Incarichi Investigativi Elementari" (CIIE) opera sotto la stretta supervisione del titolare della licenza investigativa, che può essere il legale rappresentante di un'impresa, indipendentemente dalla sua forma giuridica (individuale, collettiva, societaria).
Questo ruolo richiede una notifica formale all'inizio della collaborazione con la prefettura di competenza, garantendo così la trasparenza e il rispetto delle normative vigenti.
La procedura di notifica include l'invio di una dichiarazione, sottoscritta dal collaboratore, che funge da auto-certificazione.
Questa dichiarazione attesta che non esistono preclusioni legali o altri fattori che potrebbero impedire al collaboratore di esercitare le sue funzioni nell'ambito investigativo, come specificato dal decreto ministeriale 269/2010 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
Questo passaggio è cruciale per garantire che tutti gli operatori nel settore investigativo rispettino gli standard legali e etici richiesti.
Inoltre, il CIIE deve aderire rigorosamente alla legislazione sulla privacy e al segreto professionale, rispettando anche l'obbligo di cooperare con le autorità di pubblica sicurezza quando necessario.
Questi requisiti sono fondamentali per mantenere la fiducia pubblica e assicurare che le indagini siano condotte in modo etico e responsabile.
Le attività svolte dal CIIE sono diverse e richiedono un'attenta considerazione dei limiti legali:
• Pedinamento e appostamenti: queste attività devono essere realizzate evitando comportamenti che possano configurarsi come molestie o disturbo alla persona, conformemente all'articolo 660 del codice penale. È essenziale che il CIIE operi con discrezione e nel rispetto totale della legge.
• Riprese audiovideo e fotografiche: è vitale che queste operazioni non violino la privacy individuale. L'articolo 615 bis del codice penale stabilisce che non si possono effettuare riprese all'interno di domicili privati senza consenso, a meno che l'oggetto della ripresa non sia chiaramente visibile dall'esterno senza l'uso di strumenti.
• Sopralluoghi: limitati dalla normativa sull'inviolabilità del domicilio (art. 614 c.p.), i sopralluoghi devono essere condotti solo quando e dove legalmente permesso.
• Raccolta di informazioni: questa deve avvenire nei limiti imposti dalla legge, senza che il CIIE svolga attività di vigilanza o sicurezza, che rimangono al di fuori del suo campo di competenza legale.
Ogni attività deve essere condotta con un'attenzione scrupolosa ai dettagli legali e etici, assicurando che il lavoro del collaboratore sia sempre all'interno dei confini definiti dalla legge e dalle norme etiche del settore investigativo.
Questo non solo protegge l'indagine da potenziali contestazioni legali ma salvaguarda anche la reputazione e l'efficacia dell'agenzia investigativa stessa.