Tale notifica deve essere recapitata unitamente alla dichiarazione (sottoscritta come auto-certificazione, dal futuro collaboratore) che attesti l'inesistenza di elementi ostativi o incompatibili a quanto richiesto dall'apposito decreto ministeriale 269/2010 del TULPS, per la spettante funzione all'interno dell'istituto investigativo richiedente.
Anche il collaboratore investigativo per le indagini elementari, è assoggettato alle regole imposte dalla normativa a presidio e tutela della privacy, nonché al rispetto del segreto professionale ed all'obbligo di prestare la propria opera a fronte di richieste delle autorità di pubblica sicurezza.
Ma la figura del collaboratore per gli incarichi investigativi elementari è ben più articolata e complessa, nello specifico si occupa delle diverse fasi che riguardano lo svolgimento di un servizio investigativo.
- Pedinamento e appostamento, purché non si sconfini nel reato di molestia e disturbo di persone ex art. 660 cp;
- Riprese audiovideo e fotografiche, purché non si integri il reato di cui all’art 615 bis cp (interferenze illecite nella vita privata). Quindi: no alle riprese all’interno del domicilio del pedinato, a meno che ciò che si ritrae non sia già visibile a occhio nudo e senza artifici;
- Sopralluogo, che trova i suoi limiti nel solo art. 614 c.p. (violazione di domicilio);
- Raccolta di informazioni presso i locali del committente (es. antitaccheggio investigativo),
purché non sconfini nell’attività di vigilanza (con preclusione, quindi, di qualsiasi forma – diretta o indiretta – di intervento finalizzato alla tutela del patrimonio).