La stessa è prevista dall’art. 642 del Codice penale che, sotto la rubrica “fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona”, commina una pena a “chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di un’assicurazione o comunque un vantaggio patrimoniale da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione”.
Parimenti, viene sanzionato chi “cagiona a sé stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro”.