Email, chat su Whatsapp ed sms: questi sono gli strumenti più utilizzati per comunicare istantaneamente con i propri contatti.
In particolar modo Whatsapp offre un servizio grazie al quale è possibile comunicare con le persone appartenenti alla propria cerchia di amici e conoscenti.
Installando un’applicazione spia direttamente sul telefono del diretto interessato, è possibile estrapolare copia delle conversazioni in tempo reale e di tenerle in memoria.
Una procedura analoga, consiste nel collegare il dispositivo alle applicazioni web, come Whatsapp Web, che permettono di monitorare le attività che vengono effettuate dal diretto interessato.
Per quanto riguarda la fattibilità legale di queste operazioni, la legge ha stabilito con l’ Art. 615 bis del codice penale che “Spiare manualmente il telefono del partner, rappresenta un’interferenza illecita nella vita privata di una persona, anche se si tratta del proprio partner e come conseguenza negativa vi sono dai 6 mesi fino ai 4 anni di reclusione”.
Questo vale anche qualora si decida di sfruttare i dati d’accesso del partner per leggere mail e conversazioni avvenute sui social network o su chat di siti di incontri.
Qualora invece si utilizzino i già citati programmi spia, che inviano una copia delle conversazioni sul telefono della persona che decide di spiare il partner, si può andare incontro a pene che prevedono fino alla reclusione sino a 4 anni. Questo è quanto stabilito dal codice penale nell’articolo 617 bis, che parla dell’utilizzo di strumenti illeciti e vietati per spiare nella vita di un’altra persona.
Avanzare una richiesta ad un professionista che opera in campo di investigazioni, di essere parte (e quindi complice) di tali pratiche, quali: intercettare conversazioni su Whatsapp, ispezionare la casella mail o in genere interporsi in conversazioni e corrispondenza altrui, è una domanda che deve essere declinata senza indugio, potendo portare, soprattutto se in presenza di reiterate insistenze a rendere obbligatoria, per il destinatario di tale illecita istanza, un obbligo di segnalazione alle competenti autorità di vigilanza.
L’investigatore privato che esercita professionalmente tale attività, ha l’obbligo di conformarsi a tutti i codici deontologici. E comportamentali, richiesti o consigliati dalla normativa, anche regolamentare che, l’appartenenza a tale genere professionale comporta.