Con tale locuzione, si intende la particolare forma di garanzia prevedente la non diffusione, in difetto di particolari motivi, di precedenti pregiudizievoli (principalmente di carattere giudiziario) dell’onore di una persona.
Questo diritto è regolato dagli artt. 17, 21 e 22 del GDPR ed ha già trovato applicazione in svariate sentenze di legittimità e di merito.
Con provvedimento n. 400 del 6 ottobre 2016, il Garante della Privacy ha stabilito, per esempio, “che non è possibile invocare il diritto all’oblio per vicende giudiziarie il cui iter processuale si sia concluso da poco tempo, anche se il tema è di particolare gravità, prevalendo l’interesse pubblico a conoscere le notizie”.
Nel luglio 2019, il Garante della Privacy ha stabilito che il diritto all’oblio possa essere invocato anche partendo da dati presenti sul web che, pur non essendo cognome e nome dell’interessato, lo rendano identificabile in via diretta.