L'ordinamento italiano disciplina l'azione di responsabilità con riferimento alla società per azioni, ma la disciplina può essere estesa, in quanto compatibile, alle altre società di capitali, società cooperative, etc.
Questa azione assicura la possibilità per i soci, la società o soggetti terzi interessati ad ottenere un risarcimento dei danni derivati da una malpractice o mal gestione, dell'organo amministativo così come composto.
Tale diritto può essere proposto, sia quando gli amministratori sono in carica che entro i cinque anni dalla data di cessazione della mansione attribuita.
L'azione di responsabilità può essere proposta contro:
- i membri degli organi di amministrazione: nel sistema tradizionale e nel sistema monistico, i membri del consiglio di amministrazione; nel sistema dualistico, i membri del consiglio di gestione;
- i membri degli organi di controllo: nel sistema tradizionale, i membri del collegio sindacale (o sindaco unico);
nel sistema dualista, i membri del consiglio di sorveglianza; nel sistema monista, i membri del comitato per il controllo sulla gestione;
- gli organi delle procedure concorsuali: nel fallimento, il curatore fallimentare; nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore; nell'amministrazione straordinaria, il commissario straordinario.
Un'ulteriore forma di azione di responsabilità è prevista contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su un'altra società.
Era infine prevista un'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti incaricati del controllo contabile (ex art. 2409-sexies, abrogato dall'art. 15, d.lgs. 39/2010)
Possono proporre azione di responsabilità contro gli amministratori:
- la società, su delibera dell'assemblea o del collegio sindacale (o del consiglio di sorveglianza, o del comitato di controllo sulla gestione);
- i soci;
- i creditori sociali;
- gli organi delle procedure concorsuali (curatore fallimentare nel fallimento, commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa, commissario straordinario nell'amministrazione straordinaria).
Ex art. 2396, le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.
Da tutto questo emerge la necessità di servizi di investigazione orientati ad ottenere precise informazioni riguardo l'esatta composizione del board aziendale, nonchè notizie puntuali nel merito di tutti i profili, direttamente ed indirettamente connessi all'operatività societaria, che deve obbligatoriamente saper fornire, a fronte di determinati presupposti,puntuali indicazioni nel merito della responsabilità personale o personalissima delle figure apicali che la governano.
Lo scopo di tali attività di indagine è quello di preservare l'impresa da possibili circostanze opache prima che le stesse si verifichino, difatti l'operatività di indagine può essere predisposta in un'ottica preventiva, in sede di trattativa, pre-stipula, etc., identificando tutti i profili che parteciperanno attivamente o passivamente alla progettualità ritenuta di interesse, nonchè post-stipula, post-vendita, etc., al fine di monitorare eventuali alert nel merito della motivazione di eventuali variazioni all'asset societario "firmatario".
Chi scrive ci tiene a ricordare la frase di papa Pio XI (Achille Ratti), in seguito rivisitata da Andreotti che cita: "a pensar male si fa pecceto, ma spesso ci si azzecca".