Nell'ordinamento giuridico italiano sono previste fondamentalmente due tipi di garanzia: una "convenzionale" e una "legale".
La prima è quella che trova fondamento in un contratto, nel quale le parti trasfondono le loro volontà, la seconda, invece, è prevista specificamente dalle fattispecie di legge.
Il codice civile italiano non prevede una definizione del concetto giuridico di garanzia, ma si limita a individuare due distinte categorie di garanzie: si tratta delle garanzie reali (art. 2784 ss. c.c.) e delle garanzie personali (1936 ss., 1943 I co. c.c.).
Le garanzie che il nostro sistema giuridico mette a disposizione sono caratterizzate dal principio di tipicità.
In altre parole, esse sono tipiche e tassativamente previste dalla legge per ciò che concerne la loro forma e le regole che ne stanno alla base, mentre il contenuto patrimoniale è demandato alla libera volontà delle parti.
La tipicità delle garanzie risponde a finalità generali di tutela dei terzi, con particolare riferimento al principio di responsabilità patrimoniale (artt. 2740 ss. c.c.). In particolare poi si vuole evitare il ricorso a forme di garanzie atipiche, lesive della libertà economica, - costituzionalmente tutelata dall'art. 41 Cost. - quali, ad esempio, il patto commissorio (art. 2744 c.c.), per il quale sussiste un divieto assoluto e imperativo.
Il Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, emanato ai sensi dell'art. 7 della legge delega 29 luglio 2003 n. 229) estende una "garanzia di conformità" (art. 130 del Codice del consumo) della durata di 2 anni dalla consegna del bene (art. 132 del Codice del consumo) a tutti i prodotti venduti all'acquirente-consumatore, utilizzatore finale, definito come persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Il Codice del consumo identifica nel venditore (e non più nel produttore/fabbricante) l'unico responsabile della riparazione (o il responsabile in via principale, in quanto anche la garanzia convenzionale o garanzia commerciale del produttore, è regolata dall'art. 130 del Codice del consumo).
La "garanzia di conformità", che riassume sia la garanzia per vizi e difetti, sia la garanzia di buon funzionamento, si applica direttamente e senza nessuna necessità di accettare condizioni contrattuali, che comunque non possono mai essere meno tutelanti delle condizioni di legge. Il venditore è tenuto a ritirare, senza alcuna spesa, il prodotto difettoso e ad assicurane la riparazione o la sostituzione entro un congruo termine.
Alla figura del venditore si accosta quella dell'installatore, considerando altresì che in diverse situazioni le due figure possono coincidere nel medesimo soggetto (ad esempio, il negoziante da cui si acquista la lavatrice esegue anche l'installazione).
La garanzia si applica similmente anche all'operazione di installazione.
La garanzia si applica non solo per difetti di funzionamento ma anche per scostamenti tra quanto promesso/dichiarato/documentato e quanto acquistato: quantità diversa, prestazioni diverse, aspetti secondari (colore, finitura, ecc.).
Inoltre, anche i prodotti che presuppongono un impiego "intimo" (abiti o calzature, dispositivi di igiene personale, gioielli o trucchi, e simili) rientrano totalmente nella copertura del codice del consumo.
Per acquisti tra professionisti (acquisto con fattura intestata ad un qualsiasi soggetto titolare di partita IVA, impresa o lavoratore autonomo che sia) non si fa riferimento al Codice del consumo, che definisce l'acquirente utilizzatore finale del bene come consumatore (cioè persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), ma si fa riferimento al Codice civile italiano, che al libro quarto ("Delle obbligazioni") titolo III ("Dei singoli contratti") definisce l'acquirente utilizzatore finale come "compratore", l'art. 1490 c.c regolamenta la garanzia del venditore per i vizi della cosa venduta, e l'art. 1495 c.c. definisce i termini di garanzia della durata di 1 anno dalla consegna del bene.
Pertanto, l'acquisto con fattura intestata a una ditta titolare di partita IVA dà diritto, al "compratore" utilizzatore finale, a fruire di un anno di garanzia su tutti i prodotti, e la normativa di riferimento è il Codice civile italiano, mentre l'acquisto con scontrino fiscale, ricevuta fiscale, o fattura intestata al cliente titolare del solo codice fiscale, dà diritto, al "consumatore" utilizzatore finale, a 2 anni di garanzia su tutti i prodotti, e la normativa di riferimento è il Codice del consumo.
Quindi, non si deve confondere la garanzia per prodotti non conformi con il diritto di recesso (cosiddetto "soddisfatti o rimborsati) che può essere riconosciuto volontariamente dal venditore e non è previsto per legge a meno di vendita a distanza e altre casistiche specificate dalle leggi (esempio: prodotti finanziari e assicurativi).