Nelle società di persone al momento della costituzione non viene imposto il versamento di un capitale minimo dal legislatore.
Proprio per questo, come garanzia, il patrimonio personale dei soci risulta essere estendibile a quello societario, pertanto in caso di fallimento, i creditori possono estendere le proprie pretese in direzione del patrimonio personale dei soci nonchè rivalersi su di esso.
Per la costituzione di una società di capitali invece, è necessario un minimo di un capitale, che varia a seconda del tipo di società e, in caso di fallimento sarà esclusivamente la società stessa a rispondervi.