Gli amministratori di società di persone, in quanto possessori di una quota della società stessa, si assumono la completa responsabilità per i debiti dell’azienda.
I creditori infatti, possono rivalersi nei confronti dell’amministratore per il loro pagamento, estendendo il fallimento societario alla sua persona o pignorando i suoi beni personali.
In una società per azioni, invece, l’amministratore può assumere tale carica senza necessariamente essere socio, in questo caso, i debiti dell’azienda non saranno trasferiti sul suo patrimonio personale.
La normativa relativa agli amministratori delle società per azioni è dettata dal Titolo V del Libro V del Codice Civile che la disciplina agli artt. 2380 - 2409.
Le norme sull'amministrazione della società per azioni sono applicabili, con alcune deroghe, alla società in accomandita per azioni. La relativa disciplina è contenuta negli artt. 2454-2458 del Codice civile.
Le società cooperative invece trovano gli spunti normativi negli artt. 2519 e 2542 dello stesso codice.