Questo laddove si controverta sullo stato personale degli individui (azioni di riconoscimento o disconoscimento di paternità, riconoscimento di figli naturali), oppure di diritti patrimoniali od ereditari.
Tuttavia bisogna tenere presente quanto disposto dalla Legge 149/2001, prevedente che “l’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo”.