Investigazioni per controllo dipendenti

Controllo dei dipendenti, è legittimo?

Non è possibile invocare la tutela della privacy per l’attività di controllo del lavoratore in costanza di mandato investigativo, purché i controlli non rientrino nella sfera personale o personalissima del dipendente e non eccedano dall'oggetto dell'incarico conferito.

Controllo dei dipendenti, è legittimo?


Infatti, è legittima l’attività degli investigatori privati finalizzata ad accertare le motivazioni del mancato svolgimento dell’attività lavorativa del dipendente.

Questo è quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza n. 8373/18 depositata il 4 aprile 2018.


La vicenda in esame prende ad esempio un dipendente di un’agenzia assicurativa licenziato poiché, in seguito ad alcuni controlli effettuati da una agenzia di investigazioni, incaricata dal datore di lavoro, lo stesso non avrebbe rispettato l’orario lavorativo settimanale, nonostante fosse previsto dal contratto lavorativo. 

Il dipendente dopo aver impugnato per cassazione la sentenza con cui i giudici di appello avevano rigettato la domanda proposta dallo stesso, ovvero di ottenere l'annullamento del licenziamento e la conseguente reintegrazione sul posto di lavoro, la Corte territoriale ha stabilito sia la proporzionalità della sanzione del datore di lavoro, sia la legittimità dell'attività di indagine svolta dall'agenzia di investigazioni poichè finalizzata unicamente a verificare se le assenze dal luogo di lavoro avessero una giustificata od ingiustificata motivazione. 

Ebbene per queste motivazioni La Suprema Corte ha ritenuto infondata la violazione delle garanzie previste dagli articoli 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori, in quanto, nello specifico:

"L’art. 2, nel limitare l’intervento di soggetti incaricati dal datore di lavoro a tutela dell’azienda, non preclude allo stesso di incaricare agenzie investigative." 

Inoltre, le garanzie poste dagli art. 2 e 3, riguardano i controlli svolti durante l’esecuzione dell’attività lavorativa dal puntio di vista qualitativo, e non si estendono ad eventuali condotte illecite commesse dal dipendente. 

Pertanto secondo i giudici,gli ambiti operativi e le indagini attuate degli investigatori o delle agenzie di investigazione, rientrano tra le modalità di controllo concesse al datore di lavoro, in quanto esercitate in luoghi pubblici e quindi non finalizzate ad accertare la "produttività", modalità od utilità nel senso ampio del temine, della mansione svolta dal lavoratore.

Nondimeno, proprio in virtù di detti controlli, era stato accertato il mancato rispetto, da parte del lavoratore, dell’orario di lavoro, nonché lo svolgimento di altre attività, non inerenti al lavoro, compiute dal dipendente al di fuori dell’ufficio, durante le ore lavorative.

La Suprema Corte appunto ha condiviso la decisione della Corte d’appello, secondo la quale, il controllo effettuato dagli investigatori: poichè non finalizzato ad accertare le modalità dell’adempimento dell’obbligazione lavorativa, tuttavia "le cause dell’assenza del dipendente dal luogo di lavoro nonchè il mancato svolgimento dell’attività lavorativa, in sede od in trasferta".